LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2435-2020 proposto da:
S.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 5829/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 11/12/2019 R.G.N. 15128/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
RILEVATO
CHE:
1. il Tribunale ordinario di Brescia, con decreto del 11.12.2019, rigettava il ricorso proposto da S.B., cittadino *****, avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale aveva negato al predetto il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione;
1.2. la vicenda narrata atteneva ad un arresto subito senza essere stato sottoposto ad alcun processo, con l’accusa di avere ucciso altri lavoratori, tra cui il cugino, il cui padre era molto influente, laddove, invece, secondo la versione del ricorrente, l’incidente aveva coinvolto il camion sul quale tutti e tre viaggiavano che si era ribaltato schiacciando gli altri due ragazzi;
1.3. la Commissione territoriale aveva ritenuto inverosimile anche il racconto relativo alla prigionia subita, della quale il richiedente non aveva saputo fornire alcun particolare che contribuisse ad evidenziare anche le ragioni dell’accusa o a rendere verosimile alcuni dei fatti relativi al trattamento disumano asseritamente subito;
1.4. il Tribunale riteneva la vicenda di natura privata, in quanto il timore nutrito riguardava l’uccisione che poteva subire dai familiari di una delle vittime dell’incidente avvenuto in una cava ove il ricorrente lavorava come autotrasportatore e non aveva connotazioni tali da rendere palesi i motivi di persecuzione per l’appartenenza a gruppo sociale, religioso o altro;
1.5. quanto alla protezione sussidiaria, la genericità e le incongruenze del racconto non davano ragione delle sussistenza dei relativi presupposti e, quanto alla situazione di conflitto armato generalizzato, i numerosi COI sul ***** pubblicati dal Dipartimento di Stato USA intitolati 2015 Country Reports on human rights practices, reperibili sul sito indicato, confermavano la presenza di un regime di transizione caratterizzato dal pacifico dissolvimento del regime dittatoriale del Presidente Yahya Jammeh. Venivano citate altre fonti accreditate che non segnalavano la presenza di una situazione di violenza generalizzata, ma anzi l’avvio verso uno Stato di diritto;
1.6. quanto al permesso per motivi umanitari ed al diritto al soggiorno, non era configurabile, secondo la Corte, una situazione di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi ovvero oggettivi anche con riferimento allo stato di salute od altro e la situazione in ***** non evidenziava alcuna emergenza umanitaria generalizzata sotto il profilo anche di una criticità in ordine al rispetto dei diritti fondamentali della persona;
2. il ricorso per cassazione proposto avverso il suindicato decreto da S.B. è affidato a due motivi;
3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14 e dell’art. 5, comma 6 T.U.I. per non avere il Tribunale di Brescia preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni asseritamente precise e dettagliate rese sin dalla proposizione della domanda di protezione internazionale: sostiene che il giudice avrebbe dovuto accertare anche d’ufficio se ed in quali limiti il Paese d’origine dello straniero sia caratterizzato da fenomeni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale che espongano i civili a minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona;
2. con il secondo motivo, deduce il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e/o motivazione omessa insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio, assumendo che sia censurabile l’operato del Tribunale di Brescia laddove non ha approfondito la reale situazione politico-sociale del *****, in dispregio del dovere di cooperazione del giudice in materia di protezione internazionale; adduce che non siano stati valutati i rischi effettivi per la sua incolumità in caso di rientro nel paese di origine, a causa dell’atteggiamento persecutorio dei parenti del cugino deceduto nei suoi confronti e della mancanza di tutela da parte dell’autorità statale a garanzia di un equo processo e si una adeguata protezione carceraria;
3. il ricorso è inammissibile, dovendo osservarsi, quanto al primo motivo, che risulta essere stata correttamente analizzata la situazione in relazione ad una possibile paventata persecuzione e, quanto al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b e c, avendo il Tribunale dato conto rispettivamente sia della mancanza di credibilità del ricorrente, sia della avvenuta consultazione di rapporti informativi attendibili e ben individuati, oltre che aggiornati, relativi alla situazione socio politica esistente in *****;
3.1. quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che la critica si palesa generica e con la stessa si addebita al giudicante la mancata valutazione di documentazione neanche idoneamente specificata in osservanza del dovere di specificità nella formulazione dei motivi di ricorso;
3.2. quanto all’ulteriore profilo, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. art., senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. E’ stato precisato che detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (cfr., da ultima, ex aliis, Cass. 9.7.2020 n. 14674, Cass. 16925/20, Cass. 11924/20, Cass. 8367/20);
3.3. la critica formulata non si fonda su precisi rilievi relativi alla violazione di ciascuno dei criteri posti per la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e, peraltro, la soluzione non muta anche a volere aderire al più estensivo orientamento recentemente espresso da questa Corte (Cass. n. 10286 del 2020, n. 8819 del 2020, n. 2954 del 2020 e n. 3016 del 2019), secondo cui il suddetto principio “vada opportunamente precisato e circoscritto, nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), qualora la mancanza di tali presupposti emerga ex actis” ed il dovere del giudice di cooperazione istruttoria “una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) ” (cfr. Cass. 8819/20 cit.);
3.4. nel caso in esame, invero, il Tribunale ha motivatamente argomentato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, quanto alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 14 cit., evidenziando la mancanza di elementi di dettaglio idonei a contestualizzare i fatti narrati ed a dare concretezza alla vicenda narrata, ciò che precludeva, in ragione della situazione specifica – che non era quella di non potere il richiedente fornire riscontri probatori, ma di carenza riferibile alla stessa narrazione degli episodi – di dispiegare ogni intervento istruttorio officioso;
4. quanto al secondo motivo, le censure sono articolate inammissibilmente secondo la vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più vigente con riguardo alle decisioni pubblicate dopo il 12.9.2012, attingono il merito e, peraltro, con riguardo ai rilievi sulla mancata considerazione delle condizioni carcerarie, le stesse scontano la mancata prospettazione dei rilievi in base ai criteri della novellata configurazione della norma processuale che pone anche il criterio della decisività del fatto di cui si lamenti l’omissione (cfr. Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);
5. in base alle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
6. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;
7. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 sicché al rigetto o, come nella specie, all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R. n., ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021