LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2446-2020 proposto da:
K.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO VILLANOVA;
– ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3302/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/08/2019 R.G.N. 1403/18;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 7.8.2020, rigettava il ricorso proposto da K.D., cittadino *****, avverso il provvedimento del Tribunale della stessa città, che aveva negato al predetto il riconoscimento della protezione internazionale e di forme complementari di protezione in favore del predetto;
2. la Corte condivideva le considerazioni del Tribunale, che aveva ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente (riferite ad una vicenda di persecuzione da parte del re del villaggio a seguito del proprio rifiuto di assumere la carica di sacerdote capo) non rispondessero ai parametri delineati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5; osservava che le stesse risultavano altresì connotate da profili di incoerenza in ordine all’episodio di minaccia, rispetto a quanto già dichiarato dinanzi alla Commissione, ed aggiungeva che il richiedente non aveva giustificato l’impossibilità di fornire al racconto qualsiasi supporto probatorio. Ciò comportava che il giudice fosse esonerato dall’onere di cooperazione istruttoria e rendeva non ravvisabile in concreto il pericolo per l’istante, in caso di rientro nel paese di origine, di subire persecuzioni o una delle forme di danno grave alla persona individuate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non avendo peraltro il predetto mai cercato alcuna forma di protezione da parte dello Stato o di altro organismo deputato a fornire tutela in relazione al timore paventato, avuto riguardo anche alla tolleranza religiosa ed alla libertà di religione garantite dal Paese di provenienza;
3. quanto alla valutazione di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) l’esame delle più recenti ed accreditate C.O.I. non evidenziava l’esistenza in ***** di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea ad esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi, non avendo il richiedente evidenziato peculiari fattori individualizzanti di rischio, avuto riguardo alla provenienza del ricorrente dal *****, Regione *****, capitale dello Stato, caratterizzata da una situazione socio politica che non consentiva di apprezzare reali rischi anche sul piano individuale;
4. di tale decisione domanda la cassazione K.D., affidando l’impugnazione ad un solo motivo variamente articolato, susseguente alla formulazione di questioni preliminari di illegittimità costituzionale;
5. Il Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai finì della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce, preliminarmente, questione di manifesta illegittimità del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, per contrasto con l’art. 77 Cost., sostenendo che non sussistevano i caratteri di straordinarietà ed urgenza per l’adozione del decreto legge;
2. deduce, ulteriormente, la manifesta illegittimità costituzionale del D.L. n. 113 del 2018, art. 1 per contrasto con l’art. 10 Cost., comma 2 e art. 117 Cost. in relazione ai casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, per essere la normativa non sufficiente a garantire il rispetto degli obblighi internazionali;
3. nel motivo articolato al punto 3 del ricorso, il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 111 Cost., sostenendo che nel giudizio di primo grado sia stata rispettata la norma di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, perché l’udienza di comparizione vi era stata, ma non il principio del contraddittorio, per non essere state poste al richiedente ulteriori domande in ordine ai fatti narrati;
4. il successivo motivo ascrive alla decisione impugnata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), dell’art. 3 stesso decreto e D.Lgs. n. 25 del 2009, art. 8, in sintesi chiedendo l’applicazione del principio di diritto secondo cui il riferimento alle fonti informative privilegiate va interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire la verifica della pertinenza e della specificità della informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione;
5. il ricorso è tempestivo, atteso che l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data (cfr. Cass. 5.9.2019 n. 22304).
6. vanno dichiarati inammissibili i rilievi di non manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità sollevate: nella specie la domanda del richiedente risale a periodo antecedente al 5.10.2018 e, quindi, non trova applicazione alla domanda de qua la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018;
6.1. ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma 2, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte ne processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406): nella specie le questioni sono irrilevanti in relazione a questioni da trattarsi con riferimento a normativa precedente a quella della quale si sostiene la manifesta illegittimità costituzionale;
6.2. in proposito Cass. a s.u. 13.11.2019 n. 29459, cui è conforme, tra le altre, Cass. 28.10.2020 n. 23794, ha affermato che “il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto decreto legge”;
7. la doglianza avanzata al punto 3 del ricorso si riferisce al giudizio di primo grado, ma nel motivo non si riporta la censura formulata al riguardo nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, il che rende inammissibile la doglianza, non avendo il ricorrente assolto l’obbligo di specificità di cui era onerato al fine di consentire a questa Corte di verificare che analoga prospettazione fosse stata già avanzata dinanzi al giudice del gravame, pena l’inammissibilità del presente motivo, per novità della questione;
8. infine, le deduzioni formulate nell’ultimo motivo sono connotate da assoluta genericità, sia con riguardo al diniego di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), sia relativamente alla protezione umanitaria, avuto riguardo all’esaustiva motivazione contenuta nella sentenza impugnata ed al principio secondo cui il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 2020);
8.1. nel caso in esame, il motivo di ricorso che censura l’apprezzamento che di tali fonti è stata fatta dal giudice di merito, ampiamente e logicamente argomentato in sentenza (pagg. 4 e 5) si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede;
9. in base alle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
10. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;
11. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 sicché al rigetto o, come nella specie, all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R. n., ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021