Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19972 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2467-2020 proposto da:

A.U.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANDOMENICO DELLA MORA;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMETO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3144/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 18/11/2019 R.G.N. 168/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Trieste, con decreto del 18.11.2019, respingeva il ricorso in opposizione, proposto da A.U.H., cittadino *****, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Gorizia, che aveva negato al predetto il riconoscimento della protezione internazionale;

2. il Tribunale rilevava che il ricorrente aveva narrato una vicenda non credibile perché era assai inverosimile che un personaggio non di spicco potesse essere preso di mira da un’organizzazione di “deobandi” solo per la sua conversione; rilevava che era vero che in ***** vi era una forte contrapposizione tra sciiti e sunniti, ma che, come si ricavava dai rapporti dell’EASO sulla sicurezza del paese (reperibili sul sito dell’Agenzia), si trattava per lo più di uccisioni mirate, riguardanti persone ricoprenti ruoli importanti o, comunque, di azioni dimostrative nei confronti di coloro che fossero ritenuti colpevoli di oltraggi alla religione islamica, cioè di blasfemia; osservava che lo stesso articolo prodotto dal richiedente a sostegno della domanda riguardava l’uccisione di un uomo che avrebbe commesso blasfemia, non rilevando che il padre ed il cugino dell’ A. fossero stati uccisi, in quanto tali uccisioni si erano verificate a distanza di sette anni, per cui non potevano essere poste in correlazione con le minacce asseritamente subite; riteneva che tale racconto non era credibile e che l’assoluta mancanza di credibilità escludeva la possibilità di riconoscere qualsiasi forma di protezione, non essendo emersi atti di persecuzione collegati agli specifici motivi indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8;

3. il Tribunale aggiungeva che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendo tale tipo di tutela di tipo contingente e rivolta a soggetti versanti in situazione di grave vulnerabilità, mentre il radicamento nel territorio nazionale era una situazione destinata ad accrescersi nel tempo, per cui, ai fini della valutazione da compiersi, doveva effettuarsi una comparazione con la situazione del contesto di vita goduto nel paese di origine, che, nella specie, era descritto come caratterizzato a livello personale da una situazione economica florida, con frequentazione, durante gli anni di studio, di un college e che, inoltre, il ***** non rientrava tra i paesi in cui non erano garantiti gli standards minimi dell’esistenza dignitosa;

4. di tale decisione domanda la cassazione A.U.H., affidando l’impugnazione a due motivi;

5. Il Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), osservando che vi era stata una generica valutazione della situazione socio politica in cui versava la regione di provenienza, senza individuarne correttamente l’area e le attuali problematiche, con precipuo riguardo all’ingravescenza del conflitto *****; assume che erano stati soddisfatti i presupposti elencati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ai fini della attendibilità delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale e che le stesse delineavano una situazione meritevole di approfondimento, posto che, anche se il contesto socio ambientale del ***** ***** era notevolmente migliorato, non era stata, tuttavia, considerata la provenienza di esso ricorrente da una zona di confine *****-*****-*****, area calda, teatro di recenti azioni di guerra;

2. con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. art. 19, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29 e art. 32, comma 3, violazione del principio di non refoulement – quanto alla concessione della protezione umanitaria -, sostenendo che nessuna motivazione sia stata fornita con riguardo alla richiesta di tale tipo di protezione, non essendo stata valutata la sussistenza di una condizione di assoluta vulnerabilità, collegata alla circostanza che egli era stato costretto a scappare per tutelare la propria incolumità;

3. quanto al primo motivo, il cui contenuto è incentrato prevalentemente sulla protezione di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, alla lett. c) ed alla necessità di fare rinvio a fonti accreditate per procedere all’accertamento anche d’ufficio della situazione esistente nel paese d’origine e precipuamente nella zona indicata, le fonti richiamate nel provvedimento impugnato, di cui non si specificano adeguatamente i contorni, al fine di consentirne la verificabilità, rendono carente l’accertamento svolto dal Tribunale, limitatosi ad indicare alcuni link che evidenzierebbero la situazione critica nelle aree di confine ove si trova la città di *****, luogo di origine dell’istante;

3.1. ciò contravviene ai principi sanciti da questa Corte, che in più occasioni ha affermato che, in tema di protezione sussidiaria, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il diritto a tale forma di protezione non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (cfr. Cass. 2.10.2019 n. 26823 e, tra le altre, Cass. 9.10.2017 n. 23604, Cass. 3.7.2017 n. 16356);

4. anche in relazione al secondo motivo, la critica rivolta alla decisione, pur non denunziando specificamente la mancata considerazione a livello comparativo della situazione nel paese di accoglienza e di quella del paese d’origine, delinea l’assenza nel paese di provenienza di condizioni minime per condurre un’esistenza secondo standards minimi di dignità, onde la censura avanzata risulta idonea a rendere palese l’omessa adeguata valutazione della situazione che deve costituire oggetto dell’indagine anche officiosa da compiersi da parte del giudice;

4.1. la doglianza, sebbene priva di riferimento a fonti alternative, validamente utilizzabili in quanto maggiormente accreditate rispetto a quelle richiamate dal Tribunale, consente comunque di ritenere non indagato sufficientemente il profilo delineato in ricorso, che avrebbe richiesto uno scrutinio maggiormente approfondito quanto alle fonti riferite al conflitto interreligioso asseritamente esistente nella zona di confine, ove anche soggetti privati, in mancanza di protezione da parte di autorità statale, erano indicati come artefici di azioni a sfondo religioso, qualificabili come di minaccia e fonte di rischio personale ragionevolmente elevato;

4.3. nel caso di specie, è infatti dedotta una situazione socio ambientale del ***** che non esonera il giudicante da un approfondimento secondo il parametro fornito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, secondo cui in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;

infatti, pur al lume dell’esposto principio, va rilevato che spetta al giudice del merito di valutare in concreto la sussistenza delle condizioni ostative al rimpatrio che devono, comunque, essere allegate dal ricorrente, ciò che nella specie è avvenuto, avendo il predetto allegato circostanze rilevanti in termini di pericolo di vita o di ragioni personali, con riguardo alla zona di provenienza, sottovalutate dal giudice del merito in ragione di una ritenuta complessiva non credibilità del racconto reso;

5. conclusivamente, entrambi i motivi tratteggiano adeguatamente una situazione socio politica non sufficientemente considerata dal Tribunale sotto il profilo, rilevante in base alla normativa di riferimento per i due tipi di protezione reclamata dall’istante, della mancanza di sicurezza del paese, pur avendosi riguardo alla circostanza della integrazione nel territorio italiano, in base al prescritto parametro comparativo;

6. per tutto quanto detto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa, anche per le spese, al Tribunale designato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste in diversa composizione, cui demanda la determinazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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