LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2497-2020 proposto da:
S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1204/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/06/2019 R.G.N. 1668/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 6.6.2019, respingeva l’appello proposto da S.A., cittadino ***** della regione del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che, in sede di opposizione, aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di reiezione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle sue diverse articolazioni;
2. la Corte distrettuale osservava che il ricorrente aveva narrato una vicenda riferita all’abbandono del paese di origine in conseguenza della minaccia subita da parte di un gruppo di terroristi che intendeva vendicare la denunzia fatta alla polizia dopo l’uccisione del padre; riteneva che tale racconto era relativo a fatti riconducibili ad episodi di criminalità locale e che erano altresì carenti i requisiti di veridicità, per essere le dichiarazioni non sufficientemente circostanziate quanto all’indicazione di luoghi, di persone, di tempi e dinamiche degli eventi narrati, non essendo stato chiarito il nesso tra situazione personale e quella dei familiari, né le reali cause della morte del padre;
3. la Corte escludeva la possibilità di riconoscere qualsiasi forma di protezione, non essendo emersi atti di persecuzione collegati agli specifici motivi indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8 e rilevava come l’appellante non avesse indicato il motivo per il quale non aveva potuto fare ricorso alle autorità locali per ottenere protezione; anche la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) era negata sul rilievo della mancanza in ***** di una situazione di violenza indiscriminata;
4. la Corte calabrese aggiungeva che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendo tale tipo di tutela di tipo contingente e rivolta a soggetti versanti in situazione di grave vulnerabilità, mentre il radicamento nel territorio nazionale era una situazione destinata ad accrescersi nel tempo, per cui, ai fini della valutazione da compiersi, doveva effettuarsi una comparazione con la situazione riferita al contesto di vita goduto nel paese di origine, che nella specie non era consentita, dovendo escludersi una condizione di compromissione nel paese di origine dei diritti fondamentali e dei bisogni ineludibili basilari;
5. di tale decisione domanda la cassazione S.A., affidando l’impugnazione a tre motivi;
6. il Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità, e motivazione illogica con riguardo sempre alla credibilità del ricorrente;
2. con il secondo motivo, il S. si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, art. 14, comma 1, lett. b), con riferimento alla protezione sussidiaria, richiamando le minacce terroristiche subite per la denunzia della morte del padre ed i report sulla situazione del terrorismo in tutto il territorio *****, valevole per l’anno 2016, resi in data 19.7.2017 dal Dipartimento di Stato Usa, che evidenziano la presenza di un gruppo terroristico avente tra gli obiettivi primari l’eliminazione nel paese degli sciiti;
3. con il terzo motivo, il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 per mancanza di comparazione tra integrazione sociale e condizioni transitorie del paese d’origine;
4. premesso che la critica formulata con riferimento alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, è mal prospettata in diritto e quindi inammissibile rispetto all’oggetto della doglianza, quanto alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente è sufficiente osservare che la stessa non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. E’ stato precisato che detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti, dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (cfr., da ultima, ex aliis, Cass. 9.7.2020 n. 14674, Cass. 16925/20, Cass. 11924/20, Cass. 8367/20);
4.1. nella specie la critica si fonda su rilievi riferibili sia pur sinteticamente alla violazione dei criteri posti per la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente;
4.2. a tale riguardo il più estensivo orientamento recentemente espresso da questa Corte (Cass. n. 10286 del 2020, n. 8819 del 2020, n. 2954 del 2020 e n. 3016 del 2019) è nel senso che il principio della critica mirata va opportunamente precisato e circoscritto, “nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), qualora la mancanza di tali presupposti emerga ex actis” ed il dovere del giudice di cooperazione istruttoria “una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) ” (cfr. Cass. 8819/20 cit.): deve, allora, ritenersi che l’indagine compiuta non sia stata nella specie rispettosa di tali principi, per non essere stato evidenziato il carattere manifesto della mancanza dei presupposti delle diverse forme di protezione internazionale;
4.3. in particolare, nel caso in esame, la Corte di Catanzaro ha argomentato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, fondando il giudizio sulla mancanza di elementi di dettaglio idonei a contestualizzare i fatti narrati ed a dare concretezza alla vicenda narrata, non considerando la difficoltà del richiedente di fornire riscontri probatori, a prescindere dalla circostanza che alla vicenda narrata non può attribuirsi una connotazione propriamente privatistica, per essere le minacce collegate alla morte del padre del S. per motivi terroristici;
5. ciò va osservato anche in relazione al secondo motivo, essendo mancata un’adeguata valutazione della connotazione della minaccia rivolta al ricorrente da asseriti terroristi, in forza di motivi legati alla appartenenza della sua famiglia a gruppi fatti oggetto di persecuzione e, comunque, essendo stata omessa ogni considerazione del paventato pericolo per la propria incolumità in ipotesi di rientro nel proprio paese;
5.1. quanto alle fonti informative che dovrebbero dare supporto alle osservazioni svolte a fondamento della reiezione della domanda, ci si limita nella sentenza impugnata ad una generica descrizione delle condizioni generali, politiche economiche e sociali del Pakistan, senza specifico riferimento a fonti accreditate ed aggiornate specificamente nella regione di provenienza del richiedente, il *****, per la quale ci si riferisce a notizie attinte, in relazione al periodo 2013 – 2015, a dati estratti da documenti informatici, pubblicati nella rete internet, del *****, ossia “*****”, e dall’enciclopedia Wikipedia, oltre che dall’Atlante geopolitico 2014 edito dalla Treccani, nonché dagli aggiornamenti e articoli correlati. A fronte di tali dati, nel ricorso si richiamano fonti maggiormente aggiornate, già asseritamente menzionate nell’atto di gravame, indicandone la collocazione, quali il report sulla situazione del terrorismo in tutto il territorio ***** valevole per l’anno 2016, reso in data 19.7.2017 dal Dipartimento di Stato USA, con riferimento specifico all’attività del gruppo *****, indicato quale principale gruppo armato responsabile della violenza di matrice terroristica in *****, avente tra gli obiettivi primari proprio l’eliminazione della corrente sciita;
5.2. conclusivamente, entrambi i motivi tratteggiano adeguatamente una situazione socio-politica non sufficientemente considerata dalla Corte distrettuale sotto il profilo, rilevante in base alla normativa di riferimento per i tipi di protezione reclamata dall’istante, della mancanza di sicurezza del paese, e precipuamente della regione di provenienza, che conducono all’accoglimento degli stessi;
6. per tutto quanto detto, assorbito il terzo motivo per effetto dell’accoglimento dei primi due, la sentenza impugnato va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese, al giudice del gravame designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda la determinazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021