LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14926/2019 proposto da:
C.Y., elettivamente domiciliato in Roma Via V Veneto 116 presso lo studio dell’avvocato Altavilla Rosa, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cerro Pietro;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto n. 722/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 05/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
C.Y., cittadino della *****, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 5 aprile 2019 con cui il Tribunale di Campobasso ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
Non svolge difese l’amministrazione intimata.
CONSIDERATO
CHE:
Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, censurando il decreto impugnato per aver disatteso il riconoscimento dello status di rifugiato avendo erroneamente ritenuto che la vicenda narrata dal richiedente, che assumeva di essere stato ripudiato e oggetto di accoltellamento da parte della prima moglie del padre, non fosse riconducibile alla previsione normativa.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, lamentando il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lamentando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
RITENUTO CHE:
Il ricorso è inammissibile.
Il primo mezzo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo il Tribunale adottato la decisione in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non induce a ripensare.
Difatti, dopo aver evidenziato che la vicenda narrata atteneva ad una lite familiare, il giudice di merito ha fatto retta applicazione del principio secondo cui, in tema di protezione internazionale, le liti tra privati non possono essere addotte quale causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di vicende private estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione, e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio (tra le tante di recente Cass. 16 settembre 2020, n. 19258).
Il secondo mezzo è inammissibile.
Si tratta pressochè esclusivamente di considerazioni di ordine generale sulle diverse ipotesi di protezione sussidiaria, mancanti di una specifica analisi del decreto impugnato.
In ogni caso, quanto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) è sufficiente richiamare il principio sopra indicato. Quanto alla lett. c), è agevole osservare che il decreto, a pagina 4, ha escluso la sussistenza di una situazione, in *****, riconducibile a detta previsione, e tale accertamento di merito il ricorso intenderebbe rimettere inammissibilmente in discussione.
Il terzo mezzo è inammissibile.
Basterà osservare che esso non contiene neppure lontanamente alcun accenno a quali sarebbero le individuali condizione di vulnerabilità del richiedente tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.
Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021