LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1726-2020 proposto da:
N.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DIROMA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 444/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 237/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 444/2019 la Corte di appello di Trieste ha confermato l’ordinanza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale e complementare presentata da N.M.M., cittadino del *****;
1.1. dal provvedimento impugnato si evince che il richiedente protezione ha motivato le ragioni dell’allontanamento dal paese di origine, con il fatto che il padre, il quale lavorava per i servizi segreti alle dipendenze del Presidente Y.J., saputo che questi stava per perdere il potere, aveva cercato di ritirarsi dal suo ruolo ed organizzato una riunione per sostenere un altro politico emergente che aspirava a diventare Presidente; quando il Presidente Jammeh aveva appreso di tali fatti aveva chiamato il padre del quale non si era saputo più nulla salvo apprendere in un secondo momento che era stato arrestato; a seguito di tale notizia la madre si era ammalata e la famiglia era fuggita in Senegal; venuto a conoscenza dell’intenzione delle autorità senegalesi di riportare in patria tutti coloro che si erano allontanati dal ***** il ricorrente aveva deciso di abbandonare definitivamente il suo paese di origine e dopo un lungo peregrinare era giunto in Italia;
1.2. la Corte di merito, premesso che i motivi articolati dall’appellante concernevano il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, ha osservato quanto alla prima che le fonti richiamate escludevano in ***** una situazione di violenza indiscriminata in quanto gli episodi di violenza erano per lo più isolati e legati a ragioni politiche alle quali l’appellante era del tutto estraneo; la situazione socio-politica era tranquilla e le violazioni dei diritti umani legate per lo più alla lotta politica ed al colpo di Stato del 2014 a seguito del quale il governo aveva proceduto all’arresto di coloro che erano ritenuti colpevoli di voler rovesciare il regime; quanto alla protezione umanitaria dall’esame degli atti e dei documenti e dalle medesime dichiarazioni del richiedente non emergeva la sussistenza di gravi motivi umanitari né un percorso di integrazione in Italia risultando a tal fine inidonea la produzione di un contratto di lavoro e delle relative buste paga;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso N.M. sulla base di cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, lett. b) nonché omesso esame di fatti decisivi risultanti dall’istruttoria. Premesso di avere rappresentato il pericolo di venire arrestato a causa dell’attività svolta dal padre, invisa al Presidente dittatore in carica ed assumendo essere notorio che i regimi dittatoriali perseguitano anche i familiari degli oppositori politici, critica il giudice di appello per non avere reperito le necessarie informazioni sulla situazione delle carceri e non avere valutato il rischio per il ricorrente di essere arrestato e carcerato in condizioni disumane e degradanti;
2. con il secondo motivo deduce erronea e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, censurando la sentenza impugnata per la insufficienza delle informazioni acquisite a descrivere la reale situazione di violazione dei diritti fondamentali in *****, con violazione del dovere di cooperazione istruttoria;
3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dal rischio del ricorrente di essere incarcerato in condizioni inumane e degradanti. La sentenza si era limitata a negare la protezione sussidiaria sulla base di una verifica incentrata sulla ipotesi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) mentre avrebbe dovuto verificare il ricorrere della ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 14 D.Lgs. cit. attraverso informative adeguate;
4. con il quarto motivo deduce violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, censurando la sentenza impugnata per essere il giudice di appello venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria omettendo di verificare la credibilità estrinseca delle dichiarazioni del ricorrente sulla base di informazioni pertinenti e per non avere dato contezza delle ragioni alla base della valutazione di non credibilità del richiedente;
5. con il quinto motivo deduce violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in combinato disposto con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e violazione dell’art. 8 CEDU, censurando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria che assume essere frutto sia della mancata considerazione del rischio per il richiedente di essere incarcerato in caso di ritorno al paese di origine, sia dello sforzo effettuato per raggiungere una condizione di integrazione lavorativa in Italia;
6. i motivi in esame, trattati congiuntamente per connessione, sono meritevoli di accoglimento nei termini di cui in prosieguo;
6.1. secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, nei giudizi di protezione internazionale, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, (verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca), non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, e l’acquisizione delle informazioni sul contesto socio – politico del paese di rientro deve avvenire in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi, dando conto delle ragioni della scelta (Cass. 16202/2012); è stato inoltre chiarito che a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 9230/2020, 13897/2019, 13449/2019);
6.2. la decisione impugnata non è coerente con le indicazioni del giudice di legittimità; da essa non è innanzitutto dato percepire le ragioni per le quali è stata negata valenza politica al racconto del richiedente il quale, seppure non direttamente coinvolto nella vicenda del padre, aveva comunque allegato il pericolo di essere arrestato unitamente alla propria famiglia, proprio in conseguenza dell’episodio richiamato; la verifica del racconto del richiedente, sotto il profilo della credibilità estrinseca ed in relazione alla specifica situazione di pericolo dedotta, vale a dire il rischio di essere arrestato e incarcerato in quanto familiare di persona divenuta invisa al Presidente in carica, imponeva al giudice di appello l’acquisizione di informazioni pertinenti a tale racconto; tale condizione non risulta soddisfatta in quanto il giudice di appello ha limitato la propria indagine alla sola verifica di una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), omettendo, tra l’altro, la puntuale indicazione della fonte utilizzata, citata senza specificare l’anno di riferimento del rapporto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo;
7. in base alle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra, censura, si impone, pertanto, la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice per un riesame della situazione dedotta alla luce dei principi richiamati;
8. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021