LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1728-2020 proposzo da:
M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTINA MATTI, MIRKO BILLONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 5581/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 18/11/2019 R.G.N. 3485/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con decreto n. 5581/2019 n Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da M.A., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
1.1. dal decreto si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine per ragioni essenzialmente economiche in quanto in ***** non riusciva a fare fronte alle spese di vita con il guadagno dal suo lavoro;
1.2. il Tribunale ha escluso i presupposti per l’accoglimento del ricorso osservando che la vicenda personale del richiedente tratteggiava una situazione di migrazione per motivazioni essenzialmente economiche che escludeva la configurabilità di fattori di persecuzione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 8; analogamente, per la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit., non avendo mai il ricorrente paventato di subire in caso di rientro in ***** forme di danno grave alle persone come tipizzate dalle richiamate previsioni; era da escludere, infine, nel paese di origine, una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. allA luce delle informazioni tratte da fonti aggiornate ed autorevoli; quanto alla protezione umanitaria, la relativa verifica richiedeva che la sussistenza dei relativi presupposti muovesse dalla situazione oggettiva correlata alla condizione personale del richiedente che aveva determinato la ragione della partenza, non potendo il solo contesto di generale e la non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza integrare i seri motivi di carattere umanitario giustificativi del permesso di soggiorno; nello specifico non era dato ravvisare una situazione di vulnerabilità effettiva o comunque violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani; il documentato espletamento di attività lavorativa non era tale da evidenziare un radicamento sul territorio italiano né poteva rilevare la condizione di salute posto che dalla documentazione sanitaria prodotta non emergeva la necessità di cure indifferibili né la programmazione di un intervento chirurgico in relazione a patologia grave;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.A. sulla base di un unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo relativamente alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; assume che i profili di vulnerabilità potevano essere identificati alla luce della L.R. Emilia Romagna n. 14 del 2014;
2. il motivo è inammissibile per difetto di specificità delle censure; il vizio di violazione di legge, infatti, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 287/2016, 635/2015, 25419/2014, 16038/2013), deduzioni che difettano nel caso di specie; analogamente la denunzia di vizio di motivazione non è conforme all’attuale configurazione del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto de gli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. Sez. Un, n. 8053/2014), laddove parte ricorrente neppure identifica il fatto della cui omessa considerazione si duole;
2.1. la L.R. Emilia Romagna n. 14 del 2014 ai fini che qui rilevano, è inconferente, trattandosi di norme non dirette (e diversamente non potrebbe essere tenuto conto delle attribuzioni regionali) a disciplinare la materia della protezione internazionale;
3. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva;
4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021