LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1729-2020 proposto da:
S.E.J., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difeso dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione Internazionale di Bologna – Sezione di Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 5515/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 16/11/2019 R.G.N. 7406/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con decreto n. 5515/2019 II Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da S.E.J., cittadino della *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
1.1. dal decreto si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine con il timore per le minacce ricevute dai familiari di una ragazza che era rimasta incinta di lui e che era deceduta in conseguenza di un tentativo di aborto; in seguito all’episodio era stato anche arrestato dalla polizia ma poi scagionato; i familiari della ragazza lo avevano aggredito e gli avevano chiesto una somma di danaro che egli non aveva, per cui erano andati a cercarlo a casa; per il timore aveva quindi deciso di fuggire;
1.2. il Tribunale ha ritenuto che la sostanziale inattendibilità intrinseca del racconto, anche alla luce di incongruenze e contraddizioni tra le dichiarazioni rese davanti ai Tribunale e quelle rese davanti alla Commissione territoriale, esimeva dall’onere di cooperazione istruttoria nell’acquisizione della prova ed escludeva la configurabilità sia del rischio di persecuzioni in caso di rientro nel Paese di origine, sia di subire forme di danno grave alla persona quali individuate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b); quanto alla ipotesi di cui all’art. 14 D.Lgs. cit., lett. C, le fonti consultate escludevano nell’area di provenienza del richiedente la esistenza di un conflitto armato interno – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – tale da determinare una situazione di indiscriminata violenza che potesse coinvolgere il ricorrente; quanto alla protezione umanitaria, la relativa verifica richiedeva che punto di partenza per valutare la sussistenza dei relativi presupposti era costituito dalla situazione oggettiva correlata alla condizione personale che aveva determinato la ragione della partenza non potendo il solo contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza integrare i seri motivi di carattere umanitari; neppure emergeva una situazione di vulnerabilità effettiva; il documentato espletamento di attività lavorativa non era tale da configurarsi come ostativo al rientro nel paese di origine; infine, anche il periodo trascorso in Libia non poteva assumere rilievo al fine della protezione umanitaria sia perché per la valutazione della sussistenza dei presupposti della richiesta protezione occorre avere riguardo al Paese di provenienza del ricorrente sia perché questi non aveva neppure addotto e comprovato peculiari conseguenze derivanti da tale permanenza (sotto il profilo psico-fisico);
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.E.J., sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 per non avere il Tribunale applicato il principio di prova attenuato in conformità dell’insegnamento di Cass. Sez. Un. 27310/2008 e per non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; deduce inoltre difetto di motivazione; il Tribunale aveva errato in quanto non doveva fermarsi alla maggiore o minore specificità del racconto ma doveva effettuare valutazioni ulteriori attinenti alle ragioni della eventuale genericità e cioè valutare se il richiedente aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; tali valutazioni erano state del tutto omesse e la mancanza di riscontri non equivaleva a inattendibilità del narrato;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) censurando la sentenza impugnata per avere negato la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine sulla base di fonti che assume essere non aggiornate;
3. con il terzo motivo deduce violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 per non avere il Tribunale compiutamente verificato la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria; sottolinea come il ricorrente con il suo lavoro, con l’impegno nell’attività di volontariato e nello studio della lingua italiana aveva intrapreso un percorso di integrazione e assume la necessità della verifica comparativa tra il contesto di vita in Italia e quello nel Paese di origine onde evitare che il rimpatrio potesse comportare privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani fondamentali;
4. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità;
4.1. si premette che in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020, n. 19716/2018n. 26921/2017); invero, solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale dei richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c – la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale – neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione 0 umanitaria (cfr. tra le altre, Cass. n. 2960/2020, n. 2956/2020, n. 10922/2019); ove effettuata con il metodo indicato la valutazione di non credibilità del richiedente dà luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. n. 3340/2019);
4.2. nel caso specifico il giudice di merito è pervenuto alla valutazione di non credibilità del ricorrente sulla base della corretta applicazione dei criteri di legge, in particolare evidenziando le numerose ed importanti incongruenze e contraddizioni tra le dichiarazioni rese in sede amministrativa e quelle rese in sede giudiziale su circostanze rilevanti;
4.3. le censure formulate dal ricorrente non si confrontano con tali rilievi ma si sostanziano nella mera enunciazione di principi di diritto in tema di valutazione di credibilità e nell’apodittica -……. affermazione di violazione dei criteri di legge che, in quanto non sorretta da riferimenti alla concreta fattispecie, risulta intrinsecamente inidonea alla valida impugnazione della statuizione investita;
5. il secondo motivo è da respingere. Il provvedimento impugnato ha fondato l’accertamento relativo alla insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. n. 251 del 2007, su informazioni tratte da numerose fonti, puntualmente citate, tra le quali anche un rapporto EASO dell’anno 2019;
5.1. la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019). Questa Corte infatti non può spingersi sino alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito, laddove nel motivo di censura non vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il giudice territoriale ha deciso siano state superate da altre e più aggiornate fonti qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede;
5.2. tale è la situazione verificatasi nel caso specifico; dai brani tratti dalle fonti richiamate in ricorso non emergono elementi fattuali di contrasto con l’accertamento alla base della valutazione del giudice di merito ma, piuttosto, informazioni, essenzialmente incentrate sul pericolo di azioni violente da parte di gruppi terroristici, che non dimostrano il carattere non attuale e aggiornato delle fonti da questi consultate; in altri termini, chi ricorre si limita in concreto a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perché esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (Cass. n. 2563/2020);
6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; la denunzia di omessa valutazione comparativa tra i due contesti di vita, in Italia e nel Paese di origine, in relazione al rigetto della protezione umanitaria non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che tale comparazione ha espressamente operato (decreto, pag. 10, terz’ultimo e penultimo capoverso); le ulteriori deduzioni sono inammissibili in quanto intese a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento di merito di circostanze comunque considerate dal provvedimento impugnato (ad es. in tema di impegno profuso allo studio della lingua italiana, l’attività di volontariato, ecc.);
7. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva;
8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021