Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.19986 del 13/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Antonio Gaetano – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34473/2019 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ANNALORO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 601/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. O.G., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, in accoglimento dell’appello del Ministero, aveva riformato la pronuncia del Tribunale che aveva riconosciuto in suo favore il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Per ciò che qui interessa, la ricorrente aveva narrato di essere fuggita con il compagno, non gradito alla propria famiglia per ragioni religiose, affrontando un lungo viaggio attraverso il deserto per giungere in Libia. Ha aggiunto che durante il percorso e la permanenza nel paese di transito aveva subito atroci violenze fisiche, fra cui tentativi di stupro alla presenza del compagno che era stato bastonato, ed era stata aggredita da bande criminali che l’avevano tenuta segregata per un mese: a seguito di ciò, poiché era rimasta incinta durante il viaggio, aveva abortito.

1.2. Ha, infine, raccontato che giunta in Italia insieme al compagno dopo un lungo viaggio in barcone, era stato riscontrato dai medici che si erano presi cura di lei, un grave stato confusionale ed ansiogeno; che, infine, si era inserita nel contesto del paese di accoglienza dove viveva insieme al compagno dal quale aveva avuto un figlio nel 2016, evento in relazione al quale il Tribunale aveva riconosciuto i presupposti della protezione umanitaria.

2. La parte intimata non si è difesa.

3. La controversia è stata decisa in adunanza camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 e dell’art. 111 Cost.; nonché la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 46 della direttiva 2013/32/CE; nonché la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

1.1. Lamenta, al riguardo, che la motivazione resa dalla Corte territoriale sarebbe carente e, comunque, apparente in ordine alla asserita mancanza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie che erano state, invece, correttamente inquadrate dal Tribunale.

1.2. Assume – riportando la comparsa di costituzione e risposta depositata nel grado d’appello (cfr. pag. 11 del ricorso) – che sarebbe stata del tutto ignorata la sua vulnerabilità, riconducibile alle tremende violenze subite durante il viaggio affrontato (maltrattamenti fisici e psicologici a cui aveva fatto seguito un aborto) attestate anche dalla relazione psicologica prodotta e neanche esaminata, nonché il percorso di integrazione intrapreso attraverso l’inserimento nelle attività avviate dal progetto SPRAR e la successiva nascita di un figlio, avvenuta nel ***** e frutto di una relazione stabile con il suo compagno: lamenta, dunque, che non era stata affatto considerata la sua maternità che, invece, rappresentava un fatto decisivo sul quale si fondava la sua integrazione nel paese di accoglienza.

2. Deve premettersi che la censura, riferita all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere ricondotta all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: al riguardo, questa Corte ha affermato il principio ormai consolidato secondo cui “il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”. (cfr. Cass. SUU 17931/2013; Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017).

2.1. Va richiamata, al riguardo, l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 9105/2017).

2.2. Nel caso in esame, ricorre proprio tale ipotesi: e, in tal modo riqualificato, il motivo è fondato.

2.3. In via preliminare si rileva, infatti, che la sentenza impugnata ha completamente omesso di evidenziare quale o quali censure erano state proposte dal Ministero appellante e, dunque, non ha fornito una motivazione riconoscibile come approdo finale dell’attività del giudice del gravame.

2.4. Risulta, pertanto, violato l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto dall’esame della sentenza si evince che la Corte d’appello, nella sua motivazione e, dunque, nell’esercizio del potere giurisdizionale di seconda istanza, ha omesso completamente di assumere come oggetto preliminare di valutazione i motivi dell’impugnazione proposta.

2.5. A ciò consegue che il percorso argomentativo sviluppato, non risultando frutto della funzione di revisio prioris istantiae, risulta inesistente, in quanto non percepibile come conseguenza dell’esame delle censure proposte.

3. E’, tuttavia, fondato anche il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

3.1. La Corte, infatti, si è limitata ad affermare che “non risulta allegata la sussistenza di un’emergenza sanitaria o alimentare nel suo paese tale da non offrire alcuna garanzia di vita qualora vi facesse ritorno” (cfr. pag. 7, secondo cpv. della sentenza impugnata) senza esaminare i fatti narrati relativi alla drammatica vicenda vissuta – della quale, oltretutto, non era neanche stata messa in dubbio la credibilità – che, nella prospettazione, si fondava su argomenti del tutto diversi da quelli sopra riportati ed, in particolare, sulle gravi vicissitudini del viaggio che aveva dovuto affrontare e sulle conseguenze che esso aveva avuto sulla sua vulnerabilità, la cui dimostrazione era stata affidata ad una relazione psicologica prodotta in atti, del tutto ignorata: in tal modo, i giudici d’appello hanno omesso di esaminare fatti decisivi per procedere al giudizio comparativo fra la vulnerabilità allegata e sostenuta dalla relazione psicologica versata in atti, l’integrazione derivante dalla nascita del figlio e le condizioni di tutela dei diritti fondamentali esistenti nel paese di origine, limitandosi ad affermare apoditticamente, dopo aver negato la sussistenza di una mai invocata emergenza sanitaria, che “non può certo fondarsi la concessione della protezione umanitaria sul mero rilievo che l’istante abbia avuto un figlio, ben potendo la stessa far rientro nel suo paese con tutta la sua famiglia” (cfr. pag. 7 secondo cpv. della sentenza impugnata).

3.2. Sul punto, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., SUU 29459/2019), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al, di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza: integrazione che non consiste soltanto nello svolgimento di un’attività lavorativa, ma che ben può essere riscontrato attraverso l’esame di altri fattori, dipendenti dalla stabilità affettiva e dall’unità familiare determinata dalla nascita di un figlio la quale, per contro, funge anche da indice di maggiore vulnerabilità in caso di rientro forzoso nel paese di provenienza.

3.3. E’ stato, al riguardo, affermato il condivisibile principio secondo il quale “ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nell’effettuare il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e la condizione in cui questi verrebbe a trovarsi nel paese di provenienza ove rimpatriato, il giudice, al fine di dare concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare, protetto dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Cotte Europea dei diritti dell’Uomo, deve tener conto, quale fattore concorrente ma non esclusivo di un’eventuale situazione di vulnerabilità, anche dell’esistenza e della consistenza dei legami familiari del richiedente in Italia, effettuando un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l’interesse statale al controllo dell’immigrazione (che Cass. 23720/2020).

3.4. Ed è stato anche ritenuto, in fattispecie analoghe a quella in esame che:

a. “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dalla richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il “secundum comparationis”, non potendo, in particolare, escludersi il rilievo preminente della gravità della condizione accertata solo perché determinatasi durante la permanenza nel paese di transito.(Cass. 1104/2020; Cass. 11912/2020);

b. “il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (cfr. Cass. 13565/2020) 1.9. La Corte territoriale ha completamente ignorato i fatti sopra indicati, decisivi per il giudizio, e, perciò, ha reso una motivazione viziata anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati, e dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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