Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19994 del 13/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4716/2020 proposto da:

M.D., P.M., entrambi in proprio e nella qualità di genitori di M.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via Francesco Farraironi n. 25, presso lo studio dell’avvocato Munzi Rita, rappresentati e difesi dagli avvocati Borghesani Valerio, Nardi Omero, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e Sindaco del Comune di Busto Arsizio;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di MILANO, depositato il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che i signori M.D. e P.M., in proprio e nella qualità di genitori di M.M., propongono ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Milano del 13 gennaio 2020, che ha dichiarato inammissibile il loro reclamo avverso il decreto del giudice tutelare presso il Tribunale di Busto Arsizio che, in data 6 maggio 2019, aveva autorizzato i medici della Fondazione ***** a sottoporre M.M., in caso di necessità, a emotrasfusione nel corso dell’esame diagnostico di accertamento istologico mediante biopsia TAC guidata; che, presentando il ricorso profili di rilievo nomofilattico, deve essere accolta l’istanza di discussione orale formulata dai ricorrenti.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della trattazione del ricorso in udienza pubblica.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472