LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14974/2020 proposto da:
F.S., F.C.E., nella qualità di genitori naturali del minore F.B.C., elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Colli Portuensi n. 235/b, presso lo studio dell’avvocato Mattei Laura, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Nardi Omero, Rifici Marcello, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
E.L., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di NAPOLI, depositato il 05/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che i signori F.S., F.C.E., nella qualità di genitori del minore F.B.C., propongono ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli del 5 dicembre 2019, che ha rigettato il loro reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che aveva autorizzato i medici a sottoporre il minore, in caso di necessità, a terapia di emotrasfusione presso la struttura ospedaliera dove era ricoverato a seguito di un sinistro stradale;
che, presentando il ricorso profili di rilievo nomofilattico, deve essere accolta l’istanza di discussione orale formulata dai ricorrenti.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della trattazione del ricorso in udienza pubblica.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021