LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14931/2019 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in Roma Via V Veneto 116 presso lo studio dell’avvocato Altavilla Rosa, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cerro Pietro;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 624/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
S.V., cittadino della ***** ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 3 aprile 2019 con cui il Tribunale di Campobasso ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
Il Ministero resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6.
RITENUTO CHE:
Il ricorso è inammissibile.
E’ inammissibile il primo mezzo.
Si tratta difatti di una censura del tutto generica, intessuta su considerazioni di ordine generale concernenti la materia, che non si cimenta affatto con lo specifico contenuto del provvedimento impugnato e, in particolare, ignora totalmente una delle rationes decidendi che il Tribunale ha posto a sostegno della propria decisione, laddove ha osservato che la narrazione del richiedente non era credibile: “Il richiedente è apparso estremamente lacunoso e generico nel corso dell’intera narrazione, non essendo in grado di riferire dettagli caratterizzanti, tali da rendere credibile la sua storia, con particolare riferimento alla natura dei riti sacrificali posti in essere dalla predetta setta. Anche in merito al timore di future persecuzioni in caso di rientro nel paese di origine, il ricorrente ha balzato tale paura esclusivamente sul sud di una sua intima convinzione personale, non avendo sì elementi a supporto vitale infondato timore: al di là dell’episodio del rapimento, intriso, peraltro, di incoerenze contraddizioni…”.
E’ inammissibile il secondo mezzo.
Si tratta nuovamente di considerazioni di ordine generale senza alcun riferimento al provvedimento impugnato, che ha disatteso la domanda di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) sulla base di fonti informative debitamente menzionate, svolgendo così un accertamento di merito che, inammissibilmente, il ricorrente vorrebbe in questa sede rimettere in discussione.
E’ inammissibile il terzo mezzo.
Ancora una volta si tratta di considerazioni di ordine generale, senza il benchè minimo riferimento alla condizione di vulnerabilità del richiedente, vulnerabilità che il Tribunale ha espressamente escluso. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021