Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20003 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15342-2017 proposto da:

SAELRED LTD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIO MANFREDI FRATTARELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6843/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

RILEVATO

che:

La Saelred Ltd articola due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6843/2016 della CTR della Lombardia che ha respinto l’appello della società avverso la sentenza n. 177/2015 della CTP di Cremona che ha confermato l’avviso di liquidazione n. 4857/2011 Registro 2011, a seguito della riqualificazione di un atto come vendita immobiliare.

I fatti relativi alla decisione impugnata riguardano l’aumento del capitale sociale della predetta società di Euro 104.294,84 (pari ad L. 89.000) attraverso l’emissione di 89.000 azioni del valore nominale di 1 sterlina inglese, a fronte del conferimento da parte di P.F., al quale venivano attribuite le azioni, degli immobili, ad uso abitazione, siti in Napoli, del valore complessivo di Euro 1.400.00,00 (pari ad L. 1.194.690,00). Per il rimanente importo la società emetteva un pagherò cambiario internazionale (promissory note) per Euro 1.295.705,16 (Euro 1.400.000- Euro104.294,84) a favore di P.F.. In data 7 luglio 2013 le azioni della Saelred ltd possedute dal P. erano interamente detenute dalla SCFT Trustees New Zeland Limited. L’operazione di conferimento degli immobili da parte del sig. P. alla Saelred Ldt aveva l’effetto di cartolarizzare l’immobile sotto forma di partecipazione societaria estera; gli immobili, infatti, con l’operazione di conferimento, e successiva cessione delle azioni, da parte del sig. P. alla SCFT Trustees, erano passati nella disponibilità della SCFT, attraverso le azioni della società Saelred Ltd. Considerata anche l’esistenza del debito pecuniario in capo alla società, il contratto stipulato fra il sig. P. e la Saelred LTD veniva qualificato come una normale compravendita immobiliare dall’Ufficio, che notificava alla Saelred ed allo stesso P., in qualità di coobbligato, l’avviso di liquidazione con il quale tassava l’atto come compravendita d’immobile e recuperava l’imposta di registro nella misura del 7% del valore dell’immobile dichiarato.

La CTR, con la sentenza qui impugnata, respingeva l’appello della società considerando infondata l’eccezione di nullità dell’avviso di liquidazione perché non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di un inammissibile novum e nel merito valutando corretta l’impostazione della prima sentenza che aveva ritenuto si dovesse ravvisare, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 negli atti descritti una mera cessione di immobili sicché l’imposta di registro doveva essere assolta nella misura proporzionale richiesta dall’Ufficio.

L’Ufficio ha controdedotto.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 avendo l’Ufficio riqualificato come cessione di immobili il conferimento degli stessi nella società inglese ed il successivo trasferimento delle quote di tale società in un trust di cui il P. era disponente, negando ogni autonomia ai due atti.

Il motivo di ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della impugnata sentenza. In tale sentenza, infatti, non vi è alcun riferimento alla costituzione ed operatività del trust, che non viene neanche menzionato, avendo la CTR fatto esclusivo riferimento al fatto che la maggior parte del valore degli immobili conferiti è stato versato, sotto forma di promissory note, e non come aumento di capitale. Si configura, pertanto, non un conferimento di quote ma una vera e propria cessione di beni dietro corrispettivo. Sono del pari inammissibili i riferimenti alla questione della portata antielusiva della norma e della mancata attivazione del contraddittorio avendo la CTR già dichiarato l’inammissibilità del rilievo perché svolto per la prima volta in appello.

Anche il secondo motivo, che lamenta l’errata qualificazione dell’operazione operata dalla CTR, “essendo stata totalmente travisata la situazione di fatto su cui si basa l’accertamento” è inammissibile perché formulato in termini del tutto generici. La ricorrente, infatti, non indica la norma in ipotesi violata, limitandosi a formulare una censura che presuppone una inammissibile rivalutazione del merito della causa. Ripropone, inoltre, questioni attinenti al trust che non sono state scrutinate dalla CTR e che, pertanto, sono avulse dalla la ratio decidendi, posta alla base della decisione impugnata.

Il ricorso, per le ragioni che precedono, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 5600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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