LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21729/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.A., gli eredi Ma.Al., ossia F.M., Ma.An. e M.A., Ca.An., M.E. e gli eredi di M.L., ossia D.A.E. e D.A.E., rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell’istanza di cessazione della materia del contendere in data 27 gennaio 2021, dall’Avv. Andrea Giovanardi e dall’Avv. Giuseppe Marini, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, Via di Villa Sacchetti, n. 9, in sostituzione del difensore precedentemente nominato.
– controricorrenti –
Villa Dominica società Agricola srl;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2152/42/2014, depositata il 18 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
CHE:
1.La Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 139/21/12), che aveva accolto il ricorso proposto dalla Villa Dominica Srl e respinto quello presentato dai soci Ma.Al., L. ed E., nonché Ca.An. e A., contro le cartelle di pagamento notificate sia alla società che ai soci in relazione a ritenute non operate e non versate dal sostituto d’imposta Villa Dominica negli anni 20042008, le quali trovavano il proprio atto presupposto in cinque avvisi di accertamento emessi nei soli confronti della società per le annualità 2004-2008. Il giudice d’appello dopo che il rappresentante dell’ufficio aveva comunicato l’annullamento delle cartelle oggetto di impugnazione da parte dei soci, riteneva che il disposto annullamento delle stesse, pur costituendo atto meramente dovuto a seguito della pronuncia del giudice di primo grado, non sostanziando alcuna acquiescenza, eliminava di fatto l’utilità “giuridica” dell’eventuale accoglimento dell’appello. Pertanto, in applicazione del principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., dichiarava l’inammissibilità del gravame per la sopravvenuta carenza di interesse.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
3. Resistono con controricorso i soci contribuenti, depositando memoria scritta e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di definizione delle liti pendenti di cui al D.L. n. 119 del 2018.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 e art. 68, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, in quanto erroneamente il giudice di appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. In realtà, l’Agenzia delle entrate si è attenuta al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, il quale comporta che, quando viene accolto il ricorso del contribuente, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Pertanto, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, l’amministrazione d’ufficio deve disporre il rimborso in favore del contribuente. Tale rimborso e’, naturalmente, provvisorio, e non fa cessare l’interesse dell’ufficio ad impugnare la sentenza di primo grado sfavorevole in caso di accoglimento dell’appello dell’ufficio. Infatti, le somme accertate dalla sentenza d’appello saranno poi dovute dal contribuente. Se la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, annulla una iscrizione a ruolo, perde provvisoriamente effetto l’iscrizione a ruolo impugnata, sulla quale l’ufficio non potrà fondare alcuna azione di riscossione. Dovendo, anzi, rimborsare al contribuente il pagamento da questi effettuato in base al ruolo, l’ufficio, al fine di certezza giuridica, sia nei confronti del contribuente sia nei confronti del concessionario della riscossione (altrimenti tenuto a procedere all’esecuzione del ruolo ricevuto), legittimamente annulla il ruolo provvisoriamente ritenuto infondato dalla Commissione provinciale. Si tratta, dunque, di un atto che, seppure denominato “annullamento”, è in realtà meramente dichiarativo, perché con esso l’ufficio prende atto dell’annullamento già disposto dalla sentenza di primo grado, che comporta, provvisoriamente, l’inettitudine delle iscrizioni a ruolo ad introdurre l’azione esecutiva. L’ufficio adotta questa condotta esclusivamente in attuazione dell’obbligo legale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, sicché, se l’Agenzia propone appello avverso la sentenza di primo grado, permane integro il suo interesse alla decisione nel merito che confermi la legittimità dell’iscrizione a ruolo; in caso di accoglimento dell’appello, la stessa verrà rinnovata con effetto da quella originaria. Non v’e’ stata, quindi, alcuna specifica volontà dell’ufficio tesa alla “definizione della pendenza tributaria” o, comunque, a determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1. Anche quest’ultima disposizione è stata, dunque, falsamente applicata dalla Commissione regionale. E’ stato falsamente applicato anche l’art. 100 c.p.c., in quanto l’accoglimento dell’appello avrebbe comportato per l’ufficio la rimozione del temporaneo ostacolo all’esecuzione dei ruoli, determinato dalla sentenza di primo grado, con la possibilità di “rinnovare” l’iscrizione a ruolo con decorrenza da quella originaria.
1.1.Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Invero, la società Villa Dominica società agricola a r.l. ha provveduto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, alla definizione delle controversie riguardanti gli avvisi di accertamento nn. *****.
Le cartelle di pagamento oggetto del presente procedimento sono collegate a tali avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni.
L’istanza di cessazione della materia del contendere con la documentazione allegata è stata notificata via pec alla Avvocatura dello Stato, con RAV (ricevuta di avvenuta consegna) in data 27 gennaio 2021.
I pagamenti risultano effettuati in pendenza di giudizio: ***** per Euro 1.325.000,00, /9B07CC01520/2020 per Euro 48.750,00, ***** per Euro 450.000,00, ***** per Euro 62.500,00, *****, per Euro 62.500,00.
2.Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021