LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28913-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
IL MOGGIO SOCIETA’ AGRICOLA A R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2553/2015 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con sentenza n. 2553/4/15 pubblicata il 6 maggio 2015 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti n. 83/1/13 pubblicata il 6 maggio 2013 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società agricola Il Moggio a r.l. avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato una maggiore IRES ed IRAP per l’anno 2007 in conseguenza dell’accertata non operatività della società non avendo questa superato il test di operatività di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30 e avendo questa dichiarato una perdita di esercizio anziché un reddito minimo determinato forfettariamente.;
Che la Commissione Tributaria Regionale ha considerato che le erogazioni di cui la società in questione aveva beneficiato costituivano entrate ordinarie utili al fine di stabilire il raggiungimento della quota di reddito utile a farla ritenere operativa;
Che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo e la società agricola Il Moggio a r.l. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria chiedendo il rigetto del gravame deducendone l’infondatezza;
che la società Il Moggio a r.l., con istanza del 16 maggio 2019 ha rappresentato di avere proposto domanda di sospensione del giudizio intendendo avvalersi della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 8 convertito in L. n. 136 del 2018 e di avere provveduto al versamento di quanto dovuto in relazione a tale istanza;
che in data 26 febbraio 2021 la stessa società ha documentato di avere versato l’intero importo dovuto in relazione a tale definizione;
che l’Agenzia delle Entrate con memoria del 26 febbraio 2021 ha dato atto dell’essersi verificate tutte le condozioni di legge per la definizione agevolata della presente controversi, ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito in L. n. 136 del 2018;
considerato che va dunque considerata cessata la materia del contendere con conseguente necessità di dichiarazione di estinzione del giudizio come concordemente richiesto dalle parti;
che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo convertito in L. n. 136 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito in L. n. 136 del 2018; Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021