Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2001 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26256-2018 r.g. proposto da:

M.F., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Marco Fattori, con domicilio eletto in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, depositata in data 30.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da M.F., cittadino del *****, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Trieste, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere originario di *****, nella regione del *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè minacciato di morte da parte di alcuni elementi del partito ***** che erano stati anche gli aggressori e gli omicidi della sorella della moglie, fatto per il quale erano stati denunciati alla polizia.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto, sulla base del solo gravame presentato sul diniego della richiesta di protezione umanitaria, che non poteva accordarsi tutela neanche sotto quest’ultimo profilo, posto che la valutazione di non credibilità escludeva in radice tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano nè l’esistenza di particolari profili di fragilità.

2. La sentenza, pubblicata il 30.6.2018, è stata impugnata da M.F. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19 medesimo decreto da ultimo citato, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e art. 32, comma 3, nonchè violazione del principio di non refoulement, in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria.

2. Con il secondo mezzo si chiede la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il secondo motivo – che deve essere esaminato per primo per ordine di priorità logica – è inammissibile, posto che, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., comma 1, la proposizione del ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata (sospensione che comunque andrebbe richiesta al giudice a quo) e perchè, nella materia in esame, le ipotesi di sospensione automatica sono quelle regolate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, ratione temporis applicabile.

4.1 Il primo motivo di censura è anch’esso inammissibile perchè si compone solo di generiche e non individualizzanti valutazioni sul giudizio di bilanciamento (cfr. Cass. 4455/2019), giudizio che è stato correttamente eseguito dalla corte di merito con valutazioni in fatto (che non sono più censurabili in questa sede), escludendo l’integrazione sociale del richiedente in Italia, circostanza quest’ultima che risulta di ostacolo ad ulteriori approfondimenti istruttori sulla situazione interna del paese di provenienza quanto al rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.

La declaratoria di inammissibilità non esclude la possibilità di evidenziare da parte di questa Corte la non ragionevolezza dell’argomentazione utilizzata dalla Corte di merito in riferimento alla ritenuta assenza di rischio per il richiedente per il sol fatto della presentazione della denuncia alla polizia e per la fiducia così dimostrata nell’autorità di polizia che dovrebbe escludere in radice la necessità dell’espatrio, argomentazione che, pur non essendo decisiva ai fini della tenuta complessiva della motivazione impugnata e pur non essendo stata espressamente censurata dal ricorrente, non può passare inosservata alla lettura del provvedimento oggetto di impugnativa.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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