LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3503/2015, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
Ceramica Galba s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5812/33/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, pronunciata il 27 maggio 2014, depositata il 10 giugno 2014 e non notificata.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 27 aprile 2021, dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso la Ceramica Galba s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 5812/33/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, pronunciata il 27 maggio 2014, depositata il 10 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello contribuente, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui è stato determinato un reddito imponibile minimo di Euro 73.359,96, sulla base della normativa relativa alle società di comodo, per la quale la società aveva presentato interpello per la disapplicazione, respinto dall’ufficio;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la risposta all’interpello disapplicativo comportava la formazione del silenzio assenso e la conseguente preclusione per l’ufficio di procedere all’adozione dell’avviso di accertamento;
a seguito del ricorso, la società è rimasta intimata;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 aprile 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, comma 8, del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, commi 6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
il motivo è fondato e va accolto;
la C.t.r. ha ritenuto la fondatezza delle eccezioni di parte circa la questione preliminare di nullità del provvedimento di diniego dell’interpello disapplicativo, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni previsto per il riscontro da parte dell’Ufficio, ritenendo che la risposta della Direzione Regionale fosse avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dalla norma e che tale tardività avesse determinato la formazione del silenzio assenso, con conseguente preclusione dell’ufficio di procedere successivamente all’adozione dell’avviso accertamento;
secondo la disciplina vigente ratione temporis, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis prevedeva al comma 8: “Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, sono disciplinate le modalità per l’applicazione del presente comma”;
la disciplina dell’interpello disapplicativo si ritrovava nel decreto ministeriale del 19/06/1998, che all’art. 1, comma 6, prevedeva che “le determinazioni (sull’istanza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8) del direttore regionale delle entrate vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo”;
le circolari n. 98/E del 17 maggio 2000, n. 99/E del 2000, n. 23/E del 2005 e, da ultimo, n. 5/E del 2009 contenevano le relative istruzioni operative;
in particolare, in tale ultima circolare, l’Agenzia delle entrate chiarisce in via interpretativa che “l’interpello in esame consente al contribuente di richiedere all’Agenzia la disapplicazione di una norma antielusiva che, altrimenti, troverebbe applicazione in relazione alla fattispecie da lui prospettata. E’ onere dell’istante dimostrare che nel caso concreto gli effetti elusivi contrastati dalla norma non possono verificarsi. Per quanto riguarda gli effetti derivanti dalle risposte rese dall’Amministrazione interpellata, il citato D.M. n. 259 del 1998, art. 1, comma 6, stabilisce che le stesse “vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo”, nel senso che non è ammesso ricorso amministrativo ad altro organo dell’Amministrazione finanziaria. Nell’ipotesi, invece, di mancata risposta entro il termine di novanta giorni, la citata normativa, a differenza di quanto accade nell’interpello ordinario, non prevede una forma tipizzata di silenzio”;
invero, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11 prevede la possibilità per il contribuente di “inoltrare per iscritto all’amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse”;
lo stesso articolo, al comma 2, prevede che “la risposta dell’amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente”;
il successivo comma 6 chiarisce che “resta fermo quanto previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 21 relativo all’interpello dell’amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti” nel caso di richiesta di parere in ordine all’applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, art. 37, comma 3 e art. 37-bis;
pertanto, l’interpretazione fornita della prassi amministrativa, sebbene priva di efficacia vincolante, appare conforme alla disciplina legislativa vigente ratione temporis, in quanto effettivamente per l’interpello disapplicativo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis non si rinviene la tipizzazione di un’ipotesi di silenzio assenso in caso di mancata risposta dell’amministrazione nel termine previsto dal D.M. n. 259 del 1998, art. 1 a differenza di quanto invece previsto in tema di interpello ordinario dall’art. 11 statuto del contribuente;
né è applicabile alla fattispecie in esame l’istituto del silenzio-assenso di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, comma 1, previsto unicamente per i provvedimenti amministrativi;
l’istituto del silenzio-assenso, disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, infatti, si riferisce ai procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi ampliativi a carattere autorizzativo o abilitativo (vedi Consiglio di Stato sez. IV, 15/09/2014, n. 4672), nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda;
deve, pertanto, ritenersi inapplicabile, nella disciplina vigente ratione temporis, la succitata norma ad un’istanza volta non già al rilascio di un provvedimento autorizzativo, bensì alla disapplicazione delle norme tributarie antielusive, comprese quelle della disciplina delle società non operative o in perdita sistematica;
in tal senso, in fattispecie diverse, questa Corte è pervenuta ad analoga conclusione;
invero è stato escluso il silenzio – assenso in caso di comportamento omissivo dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza del contribuente di riduzione delle rate di acconto mensili delle accise, implicando detto istituto, siccome di natura eccezionale, un’espressa previsione di legge volta alla qualificazione giuridica della condotta (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27672 del 29/10/2019, Rv. 655722 – 01), oppure nel caso in cui il comportamento omissivo abbia riguardato l’atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo, e non istanze tendenti ad acquisire un diritto o ad accrescere le facoltà del dichiarante (Sez. 5, Sentenza n. 16824 del 21/07/2006, Rv. 593924 – 01; conf. Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n. 355);
infine, con sentenza n. 4764 del 09/03/2004, in tema di catasto dei fabbricati e della procedura di silenzio – assenso, introdotta con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1 in ordine alle dichiarazioni di variazione dello stato dell’immobile – prescritte dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 20 -, questa Corte ha affermato che il meccanismo del silenzio – assenso, dato il suo carattere eccezionale nei rapporti pubblicistici, non è suscettibile di applicazione in assenza di espressa previsione;
deve, quindi, enunciarsi il seguente principio di diritto:” il mancato rispetto del termine di novanta giorni, per la risposta all’interpello disapplicativo in tema di società di comodo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 8 e D.M. n. 259 del 1998, art. 1, commi 6 e 7, non comporta la formazione del silenzio assenso e la conseguente preclusione per l’ufficio di procedere all’adozione dell’avviso di accertamento, in quanto non si rinviene la tipizzazione di un’ipotesi di silenzio assenso in caso di mancata risposta dell’amministrazione nel termine previsto dal D.M. n. 259 del 1998, art. 1 a differenza di quanto invece previsto in tema di interpello ordinario dall’art. 11 statuto del contribuente, né alla fattispecie risulta applicabile l’istituto del silenzio-assenso, disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, che si riferisce ai procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi ampliativi a carattere autorizzativo o abilitativo”;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021