Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20016 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22399-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PACE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 715/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 715/50/15 pubblicata il 27 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 189/1/14 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da S.D.G. avverso l’avviso di accertamento n. ***** notificatogli dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato accertato sinteticamente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4,5 e 6, il reddito per l’anno 2007 in Euro 263.211,00 ed un’imposta IRPEF di Euro 103.105,00 ed un’addizionale regionale di Euro 3.354,00, sulla base del possesso di un’imbarcazione ed i costi ad essa connessi per l’acquisto ed il mantenimento, di tre autoveicoli e dell’abitazione, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 23.039,00. La Commissione tributaria regionale motivava tale pronuncia richiamando integralmente la sentenza di primo grado e considerando che il contribuente aveva fornito sufficienti giustificazioni delle proprie disponibilità finanziarie quali incassi dell’impresa familiare, restituzione di caparra per l’acquisto di barca, bonifico bancario ed altro;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;

che S.D.G. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell’autosufficienza e chiede comunque il rigetto del ricorso stesso deducendone l’infondatezza.

CONSIDERATO

che:

l’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. Contrariamente a quanto affermato dal controricorrente l’Agenzia delle Entrate fornisce una completa esposizione dei fatti processuali richiamando integralmente le sentenze di merito e gli atti di parte al fine di sostenere poi la carenza della sentenza impugnata per i motivi esposti; né costituisce motivo di inammissibilità l’avere incluso in un unico motivo una censura riconducibile all’art. 360 c.p.c., sia al n. 4 che al n. 5, potendo ben un vizio lamentato, quale un difetto di motivazione, ricondursi ad entrambe le ipotesi;

che con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; in particolare si deduce che la CTR avrebbe omesso la trattazione dei motivi di appello e sarebbe prova anche degli elementi essenziali della motivazione;

che con il secondo motivo si assume la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; in particolare si lamenta che comunque la sentenza impugnata non avrebbe valutato la mancanza di prova relativa all’effettivo utilizzo delle dedotte risorse finanziarie per gli incrementi patrimoniali accertati, limitandosi la CTR ad un mero confronto quantitativo tra le spese evidenziate dall’Ufficio e gli importi dedotti a giustificazione dal contribuente;

che il primo motivo è fondato. La ricorrente riproducendo i propri atti difensivi relativi ai precedenti gradi di giudizio ha indicato con precisione gli elementi posti a fondamento dell’accertamento in questione e poi delle proprie difese, come la mancata dichiarazione da parte del contribuente di avere percepito redditi da partecipazione in società di capitali o di avere percepito redditi assoggettati al regime PEX, o la mancata produzione di dichiarazioni dei redditi per l’annualità oggetto dell’accertamento o per altre annualità; ebbene la CTR nulla ha considerato in merito limitandosi ad indicare sommariamente gli elementi posti a fondamento dell’accertamento, in tal modo incorrendo nel vizio sia di omessa pronuncia che di difetto di motivazione;

che anche il secondo motivo è fondato. E’ costante l’affermazione di questa Corte secondo cui in tema di accertamento sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 19730, art. 38, comma 49, una volta che l’amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest’ultimo è onerato della prova che l’imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti, ovvero da finanziamenti di terzi (Cass. 30 maggio 2018, n. 13602), mentre la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta indicati, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato) (Cass. 20 marzo 2009, n. 6813). La CTR disattendendo tale principio ha sommariamente considerato gli elementi forniti dal contribuente senza tuttavia verificare se le spese per gli incrementi patrimoniali riscontrati fossero state effettivamente sostenute con le entrate dedotte;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia anche per il regolamefito delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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