Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20021 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

ALIGEL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’Avv. Cesare Persichelli, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso, anche disgiuntamente, all’Avv. Filippo Capomacchia.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 314/08/14 della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, depositata il 15 luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Aligel s.r.l. unipersonale di avviso di accertamento, relativo a IRES, IRAP dell’anno 2008, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (d’ora in poi, per brevità C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, riformava la decisione del giudice di prima istanza e rigettava il ricorso della contribuente.

Avverso la sentenza la Società proponeva ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., in Camera di consiglio, in prossimità della quale la Società, dato atto che l’Ufficio aveva annullato in autotutela l’atto impositivo impugnato, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato all’Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO

Che:

Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il processo va dichiarato estinto a seguito della rinuncia al ricorso, debitamente e ritualmente notificata alla controparte, non essendo all’uopo necessaria l’accettazione.

Atteso che la rinuncia è stata determinata dall’annullamento dell’atto impositivo impugnato disposto in autotutela dall’Ufficio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo (cfr. Cass. n. 23175 del 23.11.2015).

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per rinuncia.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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