Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20024 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte n. 9 presso lo studio dell’Avv. Pasquale Vari che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

T.Q., elettivamente domiciliato in Roma, via G.

Ferrari n. 35, presso lo studio dell’Avv. Saman Dadman che lo rappresenta e difende insieme all’Avv. Gianni Di Matteo per procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

e nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente adesiva –

per la cassazione della sentenza n. 5448/28/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il giorno 8 settembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte di T.Q. dell’atto di iscrizione ipotecaria e della prodromica cartella di pagamento, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformava la decisione di primo grado (di rigetto del ricorso introduttivo) e annullava l’atto impugnato.

Il giudice di appello riteneva che non essendo stata prodotta la prova dell’omessa notificazione dell’avviso di accertamento, della cartella di pagamento e della comunicazione di iscrizione ipotecaria, ossia degli atti presupposti, l’atto conseguente consistente nell’iscrizione ipotecaria doveva considerarsi illegittimo.

Con particolare riguardo all’ipoteca, poi, la C.T.R. riteneva che la stessa fosse illegittima perché l’importo dei tributi in contestazione era inferiore a Euro 8.000,00.

Per la cassazione della sentenza ricorre, su tre motivi, Equitalia Sud S.p.A..

T.Q. resiste con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso adesivo alle difese della ricorrente.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente, premesso che l’annullamento dell’atto impugnato, come disposto dalla C.T.R., doveva intendersi riferito a tutti gli atti impugnati dal contribuente e, quindi, anche ai prodromici avviso di accertamento e cartella di pagamento, precisa di non intendere censurare, con il ricorso, l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, ma soltanto l’annullamento degli atti presupposti.

Ciò premesso, con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia che la C.T.R., nel ritenere che non fosse stata fornita la prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento avrebbe omesso di esaminare il fatto storico costituito dalla produzione, sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello, dell’avviso di ricevimento inerente alla notifica della cartella in oggetto.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. La ricorrente, qualora si volesse intendere, nell’espressione utilizzata dalla C.T.R., che la cartella non fosse stata ritualmente notificata, denuncia la sentenza impugnata di motivazione inesistente laddove il Giudice di appello non avrebbe in alcun modo illustrato le ragioni per ritenere la notificazione viziata.

3. La violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e’, infine, dedotta con il terzo motivo di ricorso. Secondo la prospettazione difensiva, in ragione di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sussistono nella specie tutti gli elementi per ritenere pienamente valida ed efficace la notificazione effettuata a mezzo posta dall’Agente di riscossione.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione.

Dal complessivo tenore della sentenza impugnata appare, infatti, chiaro che la sentenza impugnata non abbia il contenuto decisorio che viene censurato con il ricorso e che, al contrario, il Giudice di appello abbia inteso annullare esclusivamente l’iscrizione ipotecaria; statuizione cui la ricorrente dichiara prestare acquiescenza.

L’inequivoco contenuto del dispositivo “annulla l’atto impugnato” trova, infatti, corrispondenza nel contenuto della motivazione. Entrambe le rationes decidendi sulle quali si fonda il decisum hanno quale unico oggetto l’iscrizione ipotecaria, ritenuta illegittima dal Giudice di appello sia per la mancata notificazione degli atti presupposti (quale, tra gli altri, la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria), sia perché iscritta malgrado l’importo dei tributi in contestazione fosse inferiore al limite fissato per legge.

5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna alle spese, nella misura liquidata in dispositivo, a carico solidale della ricorrente e della controricorrente adesiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente e la controricorrente adesiva al pagamento, in solido, in favore di T.Q. delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 2.300, oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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