LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11338/2015 R.G. proposto da:
Conceria La Veneta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Santi, elett. dom. presso lo studio dell’avvocato Maria Chiara Morabito in Roma, via Benaco 5;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1647/26/14, depositata il 27 ottobre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RILEVATO
che:
– la contribuente in epigrafe indicata propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, quale giudice del rinvio per effetto della sentenza della Corte di cassazione in data 4 aprile 2012, n. 7389, ha accolto l’appello dell’ufficio e ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Ires, Irap, Iva e accessori relativo all’anno di imposta 2000;
– la controversia riguardava la vendita di climatizzatori in regime di non imponibilità (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 1, comma 1, lett. C)), nonostante la cessionaria (Aerclima Import-Export di V.A. & C. S.a.S.) non avesse i requisiti di esportatrice abituale;
– il ricorso è affidato a quattro motivi; l’agenzia delle entrate resiste con controricorso;
– con istanza del 7 novembre 2019, la contribuente ha dichiarato di avere presentato, domanda di adesione alla definizione dei carichi a ruolo D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
– con ordinanza emessa all’adunanza camerale del 12 novembre 2019, questa corte ha chiesto all’agenzia delle entrate di esprimere la propria posizione rispetto alla richiesta della contribuente;
– con nota del 12 febbraio 2020, l’Avvocatura dello Stato, dato atto che la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
– alla luce della documentazione prodotta deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46 proc. trib., comma 3).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021