LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18910/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.R.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 553, depositata il 21 gennaio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 553 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il 21 gennaio 2015 che, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva accolto l’appello di M.R., esercente attività di vendita al dettaglio di confezioni per adulti: con il ricorso originario il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, ai fini Iva, Irap e Irpef, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori ricavi, applicando la percentuale di ricarico al costo del venduto nella misura dell’80%;
– la CTP riduceva il reddito imponibile ad Euro 74.268,00, essendosi il contribuente adeguato agli studi di settore ai soli fini Irpef; fissava in Euro 299.325 il volume di affari ai fini Iva e in Euro 66.268,00 il valore della produzione;
– la CTR, su appello del contribuente, riteneva legittimo l’accertamento, ma non giustificato il recupero dell’Iva per il maggior importo di Euro 164.253,00 (maggior imponibile Euro 292.838,00 – 128.585,00 maggiori ricavi accertati), affermando che il volume d’affari sul quale determinare l’Iva era costituito dai maggiori ricavi come determinati in sede di adesione;
– il ricorso è affidato a un unico motivo; il contribuente non si è costituito ed è rimasto intimato.
RILEVATO
che:
– con l’unico motivo, si censura l'”Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", sul rilievo che la CTR non aveva considerato che l’adeguamento del contribuente agli studi di settore era avvenuto unicamente ai fini delle imposte dirette, come riconosciuto dal primo giudice che aveva indicato i ricavi non annotati in Euro 164.252,00 sui quali non era stata versata l’Iva;
– la censura è fondata: la sentenza impugnata ha omesso di considerare che, nel corso del giudizio, oggetto di discussione era stato il fatto che l’adeguamento agli studi di settore era avvenuto solo ai fini Ires, cosicché appare erronea la conclusione secondo cui i maggiori ricavi accertati in sede di adesione costituivano il volume di affari su cui determinare l’Iva da recuperare;
– infatti, avendo l’ufficio, sulla base di una condotta antieconomica, emesso un accertamento analitico-induttivo, espressamente ritenuto dalla CTR “legittimo”, con cui ai fini Iva i ricavi da sottoporre a tassazione erano stati indicati in Euro 367.471,00, era onere del contribuente giustificare la propria condotta o fornire idonei chiarimenti, non essendo consentito valorizzare ai fini dell’Iva l’accertamento con adesione avvenuto unicamente ai fini IRES;
– in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021