LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Armi Perazzi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita in calce al ricorso, dall’Avv.to Clara Veneto del Foro di Palmi, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla via Ennio Quirino Visconti n. 61 in Roma;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 4416, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 12.5.2014 e pubblicata il 22.8.2014;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di verifica fiscale generale relativa all’anno 2007, alla Spa Armi Perazzi era notificato un Processo verbale di costatazione in cui si evidenziava, tra l’altro, un rilievo ai fini Ires, relativo all’omessa contabilizzazione degli interessi attivi relativi ad un prestito concesso nell’anno 2003 alla ***** Srl, dell’importo di Euro 4.844.049,96. A seguito di istanza di accertamento con adesione, il rilievo era ritirato, in considerazione dell’intervenuto fallimento della ***** Srl nell’anno 2006. Tuttavia l’Agenzia delle entrate notificava alla società l’avviso di accertamento n. *****, oggetto del presente giudizio, mediante il quale è stata contestata l’omessa contabilizzazione degli interessi attivi, in relazione al medesimo prestito, con riferimento all’anno 2006, calcolando l’Amministrazione finanziaria gli interessi al tasso legale, e conseguendone l’imputazione di un maggior reddito pari ad Euro 105.839,20.
2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, che accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la percezione delle somme contestate da parte della società.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla Ctp, l’Agenzia delle entrate spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria della Lombardia, sezione staccata di Brescia. La Ctr riteneva invece corretto l’operato dell’Ente impositore perché, in assenza di prova contraria, la concessione di un prestito si presume avvenuta a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 1815 c.c.. Essendo mancata, da parte della contribuente, una prova documentale a supporto dell’affermata gratuità del mutuo concesso, la contestazione operata dall’Agenzia doveva ritenersi legittima. Il fallimento della mutuataria, dichiarato in data *****, comportava che la ricorrente avrebbe dovuto contabilizzare fino a quella data la percezione degli interessi attivi, conteggiandoli al tasso legale. In conseguenza, la Ctr riformava la decisione del giudice di primo grado e riaffermava la piena legittimità ed efficacia dell’avviso di accertamento in contestazione.
4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr di Milano, sezione staccata di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione la Armi Perazzi Spa, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente contesta all’impugnata Ctr l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, nonché la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), art. 101, per non aver esaminato le conseguenze del fallimento della mutuataria, intervenuto proprio nell’anno d’imposta in contestazione, il 2006.
2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, la società censura la “violazione e falsa applicazione di norma. Vizio di eccesso di potere. Contraddittorietà tra atti: la contestazione dello stesso rilievo per l’anno 2007 viene archiviato/annullato, mentre per anno 2006 viene accertato (Travisamento del giudice d’appello)” (ric., p. V).
3. Con il suo terzo strumento di ricorso, la ricorrente contesta “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: mancata valutazione della prova della non fruttuosità del credito/prestito” (ric., p. VI).
4. Mediante il primo motivo d’impugnazione la contribuente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Ctr, per non essersi pronunciata circa le conseguenze dell’intervenuto fallimento della mutuataria, che non poteva più, in conseguenza, onorare i propri debiti.
Il motivo di ricorso appare mal proposto. La Ctr, invero, esamina specificamente la tematica nell’ultima parte della sua pur sintetica decisione, ed afferma, come si è ricordato in premessa, che nel periodo precedente la dichiarazione di fallimento della mutuataria ***** Srl, intervenuta soltanto in *****, operava la presunzione di percezione degli interessi attivi, tenuto conto che la società non era stata in grado di provare la gratuità del prestito. La contribuente ricorre a petizioni di principio, come avviene mediante l’affermazione secondo cui “appare evidente che nessun interesse attivo in realtà è stato pagato” (ric., p. IV), e non si confronta con la decisione adottata dalla Ctr, non ne confuta il fondamento, non spiega perché, se il fallimento è stato dichiarato il *****, dovrebbe ritenersi che gli interessi attivi non siano stati corrisposti per l’intero anno; non indica analiticamente come abbia fornito la prova della gratuità del prestito.
Nella misura in cui il motivo di ricorso può ritenersi essere volto a far valere la deducibilità delle perdite, come reputa la controricorrente, tenuto conto del richiamo operato dalla parte al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, poi, lo strumento di impugnazione risulta senz’altro inammissibile, perché la parte non indica come abbia proposto questa contestazione nei gradi di merito, con quali formule, e come abbia provveduto a diligentemente coltivarla.
Il primo motivo di ricorso appare pertanto per larga parte inammissibile, e per il resto risulta infondato.
5. Con il suo secondo motivo di impugnazione la ricorrente critica la decisione della Ctr per essere incorsa nella violazione di legge, nell’eccesso di potere, nell’omesso rilievo della contraddittorietà tra atti, nonché per non aver tratto le dovute conseguenze dall’annullamento, in relazione all’anno d’imposta 2007, del medesimo rilievo posto invece a fondamento dell’accertamento tributario in relazione all’anno 2006.
Anche in questo caso il motivo di ricorso appare mal proposto, in primo luogo nella misura in cui opera richiami a rami del diritto diversi dal civile, tanto che non appare agevole ricondurre le contestazioni proposte nei vincolanti paradigmi di cui all’art. 360 c.p.c..
Il motivo di impugnazione appare comunque infondato. La società censura la contraddittorietà della scelta dell’Amministrazione finanziaria di rinunziare a proporre un rilievo in relazione all’anno 2007 contestando, tuttavia, esattamente lo stesso rilievo in relazione all’anno 2006. Premessa ogni ovvia considerazione in ordine all’indipendenza di ciascun anno d’imposta ai fini dell’accertamento fiscale, in realtà la lamentata contraddittorietà non sussiste. Come evidenziato anche dalla controricorrente, proponendo argomenti cui la ricorrente non ha replicato, l’Agenzia delle entrate ha rinunciato a contestare all’odierna ricorrente la percezione degli interessi attivi sul cospicuo prestito concesso alla ***** Srl, in relazione all’anno 2007, perché la mutuataria era fallita nell’anno 2006, e pertanto l’anno successivo non era in condizione di poter onorare i suoi debiti. Diversamente, fino a quando il ***** la mutuataria non è fallita, la Ctr ha ritenuto che dovesse operare la presunzione di onerosità del prestito, e dovessero pertanto calcolarsi al tasso legale gli interessi sul prestito.
Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, nella parte in cui può considerarsi ammissibile, risulta comunque infondato.
6. Mediante il terzo strumento di impugnazione la ricorrente contesta il vizio di mancata valutazione della offerta prova della non fruttuosità del mutuo concesso alla ***** Srl.
Anche in questo caso il motivo di ricorso presenta limiti nella formulazione. A quanto sembra corretto ritenere, la parte ritiene di avere assicurato la prova documentale della gratuità del mutuo concesso, e contesta alla Ctr di non aver preso in esame gli atti acquisiti al giudizio. La contribuente opera riferimento ad un passaggio dell’accertamento tributario, in cui si dà atto che il collegio sindacale della società odierna ricorrente aveva criticato l’operazione di finanziamento in favore della ***** Srl, perché gratuita. Deve allora rilevarsi che la ricorrente non ha cura di indicare come e quando abbia introdotto nel presente giudizio la censura in esame, durante il corso dei giudizi di merito, specificando anche le formule mediante le quali la questione era stata proposta, e manca di indicare in qual modo la contestazione sia stata diligentemente coltivata, in modo da consentire a questa Corte di legittimità il controllo che le compete in materia di tempestività e congruità delle contestazioni proposte. Inoltre, la contribuente avrebbe anche dovuto provvedere a dimostrare la decisività delle dichiarazioni, contenute in un atto di parte, al fine di affermare il superamento della presunzione legale di onerosità del mutuo concesso.
La parte non ha provveduto ad ottemperare agli oneri su di essa incombenti ed anche il terzo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Occorre anche dare atto che sussistono i presupposti di legge per il pagamento, da parte della ricorrente, del c.d. raddoppio del contributo unificato.
La Corte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla Armi Perazzi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle entrate, e le liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021