Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20035 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12720/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata.

– ricorrente –

contro

N.R. s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7942/15/14, depositata il 26.11.2014.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 10.6.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

OSSERVA L’Agenzia delle entrate liquidava solo una parte del rimborso richiesto, da N.R. s.r.l, con il modello VR per l’anno di imposta 2010 ed elevava fermo amministrativo per la restante parte. La contribuente impugnava il rifiuto tacito del rimborso contestando anche le ragioni che sorreggevano il provvedimento di fermo amministrativo.

La CTP Di Caserta, con sentenza 24/15/2013 del 5.12.2012 accoglieva il ricorso riconoscendo dovuto il rimborso. La sentenza non veniva impugnata.

Dopo avere notificato all’Agenzia delle entrate l’atto di messa in mora cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 2, la società contribuente proponeva ricorso alla CTP per l’ottemperanza della sentenza n. 24/15/2013.

L’Ufficio eccepiva che gli effetti dell’ottemperanda sentenza erano stati sterilizzati dalla successiva emissione di un nuovo fermo amministrativo, divenuto definitivo, a garanzia delle ragioni creditorie che l’erario vantava nei confronti della medesima contribuente.

La CTP di Caserta, con sentenza n. 7942/15/14 accoglieva il ricorso per ottemperanza osservando che la compensazione di quanto spettante alla ricorrente con il debito della stessa, maggiore verso l’erario, era circostanza impregiudicata e non idonea a incidere sulla effettività del giudicato.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso a due motivi.

La contribuente è rimasta solo intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 1.

Lamenta che la CTP non aveva tenuto contro del successivo provvedimento di fermo, notificato dopo il deposito dell’ottemperanda sentenza, resosi definitivo per mancata impugnazione.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTP aveva ritenuto l’esecutività del rimborso, nonostante lo stesso scaturisse dall’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, oggetto di denuncia penale.

La censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

2.1. Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – proponibile a fronte dell’inerzia dell’amministrazione (e, ora, anche degli agenti incaricati della riscossione, dopo la modificazione apportata al predetto art. 70, comma 2, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. ii, n. 2) o della difformità dell’atto da essa adottato rispetto al giudicato – presenta connotati diversi rispetto al processo di esecuzione previsto dal codice di procedura civile.

Infatti, lo scopo del giudizio di ottemperanza disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva, tout court, del comando contenuto nella decisione passata in giudicato bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti – e soltanto – quegli accertamenti indispensabili a delimitare la reale portata precettiva della sentenza (Cass., 18/01/2012, n. 646, Cass. 20/06/2019, n. 16569).

Ne discende che, per un verso, il potere del giudice dell’ottemperanza riguardo al comando definitivo rimasto inevaso non può essere esercitato che entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alla parte diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire; per altro verso, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendone il reale significato (Cass., n. 646 del 2012, 29/07/2016, n. 15827, n. 16569 del 2019).

I limiti del giudizio di ottemperanza tributario sono stati più volte precisati da questa Corte. In particolare Cass. n. 28944 del 2008, ha osservato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – a mente della quale il ricorso per Cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte oltre alla violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, anche ogni altro “error in procedendo” in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare ed eventualmente integrare il “dictum” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata ovvero l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede di merito (Cass. n. 3057 del 2008). Il giudizio di ottemperanza non attribuisce, però alle Commissioni una giurisdizione estesa al merito (Cass. n. 7388 del 2007) trattandosi di procedimento “chiuso” in cui il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con quel giudicato. Dal giudicato va enucleato e precisato il significato ai fini dell’adempimento degli obblighi in esso contenuti ma non può rappresentare veicolo di attribuzione di un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

Questa Corte ha affermato che nel giudizio di ottemperanza alle decisioni emesse dalle commissioni tributarie, il giudice non può dichiarare l’estinzione per compensazione del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuente, presupponendo una tale statuizione un’attività di accertamento del controcredito del Fisco (con riferimento alla relativa sussistenza, liquidità, esigibilità, epoca di insorgenza) che travalica i limiti fissati dal giudicato ed eccede l’ambito della cognizione fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, pur fatta salva la possibilità di dichiarare la predetta compensazione se sul punto non sia necessaria alcuna attività cognitiva, in quanto accettata sia dal Fisco, che dal contribuente, con riguardo alle reciproche pretese creditorie, ovvero quando il credito opposto dal Fisco promani a sua volta da sentenza passata in giudicato” (Cass., 25/05/2011, n. 11450, Rv. 618174-01; in senso sostanzialmente conforme, Cass., Sez. U., 23/12/2008, n. 30058) Con riferimento alla specifica fattispecie all’esame del Collegio, questa Corte ha già affermato il principio di diritto, dal quale non v’e’ motivo di discostarsi, secondo il quale “La facoltà concessa all’amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento di un proprio debito nei confronti del contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest’ultimo, prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, (cosiddetto “fermo amministrativo”) può essere esercitata nel corso del giudizio di cognizione avente ad oggetto l’accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente, ma non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza favorevole a quest’ultimo. Il giudizio di ottemperanza, infatti, non consente al giudice altro accertamento che quello dell’effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel giudice prendere in esame l’applicabilità della compensazione civilistica, alla quale è preordinato l’istituto del fermo amministrativo” (Cass. n. 30058 del 2008).

A tali principi, dai quali non c’e’ ragione di discostarsi, si è uniformata l’impugnata sentenza.

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione di parte intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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