Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.20042 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32085/2020 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato CARMINE DI ZENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCESCO IADECOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, alla VIA dei PORTOGHESI 12, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

nonché

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 129/2020 del CONSIGLIO SUP. MAGISTRATURA di ROMA, depositata il 10/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO nella persona dell’Avvocato Generale, Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, il quale conclude per l’inammissibilità ovvero, in subordine, per il rigetto del ricorso;

Lette le memorie del Ministero della Giustizia;

Udito alla pubblica udienza il PUBBLICO MINISTERO nella persona dell’Avvocato Generale, Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso in conformità delle conclusioni scritte;

Sentiti l’Avvocato Gianfranco Iadecola, per il ricorrente e l’Avvocato Federica Varrone, per il Ministero della Giustizia.

FATTI DI CAUSA

1. Il Dott. R.C. venne incolpato degli illeciti disciplinari, a lui ascritti come appresso riportati:

“A) dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, lett. d), per avere, quale Presidente della Corte d’assise di Chieti dinnanzi alla quale si celebrava, con rito abbreviato, il procedimento penale n. 3198/12 N. R.PE – 2/13 R.G.C.A. a carico di D.P.C. + 18 (per i reati di cui agli artt. 110,439 c.p. – avvelenamento di acque destinate all’alimentazione umana – e artt. 110,434 c.p. – disastro ambientale -: fatti commessi in *****), adottato un comportamento gravemente scorretto nei confronti di alcuni giudici componenti il collegio.

Precisamente, il Dott. R.:

a) in data ***** – tre giorni prima della deliberazione della sentenza del citato procedimento – partecipava, unitamente al giudice a latere, Dott. D.G.P. ed a tutti i giudici popolari, ad una cena offerta nel ristorante pizzeria, di in un più ampio complesso immobiliare (residence), di proprietà del giudice popolare M.L. e del di lei marito;

b) nell’occasione, prima che iniziasse la cena, il Dott. R., facendo i complimenti per il locale e chiedendo di chi fosse “tutta quella roba”, alla risposta della M. che gliene rivelava la proprietà sua e del marito, si rivolgeva alla stessa dicendo: “Se noi condanniamo per dolo gli imputati dell’Edison può succedere che loro si appellano e possono farci causa singolarmente ad ognuno di noi, a Lei le va di giocarsi tutta questa roba?”;

c) tale frase, benché formalmente diretta alla giudice M., veniva pronunciata guardando gli altri giudici popolari presenti ed in condizione di ascoltare, segnatamente S.M., B.S. e Ba.Ro., sì da risultare indirettamente rivolta anche a loro;

d) nel corso della cena, poi, il Dott. R., continuando ad associare il tema della responsabilità civile dei magistrati alla imminente decisione, affermava che “gli imputati erano delle persone importanti e che nel caso in cui avessimo deciso per la condanna, qualora fossero stati poi assolti, avrebbero potuto rivalersi su di noi” ( Ba.Ro.) e che “essendo decorsi molti anni dalla commissione dei fatti i reati erano prescritti”, aggiungendo che “gli articoli di legge ci dovevano portare a quella decisione” e che occorreva tenere presente che “se avessimo condannato gli imputati e questi ultimi avessero fatto una causa contro di noi per sapere il motivo della condanna, noi avremmo dovuto rispondere in prima persona, giustificando perché li avevamo condannati”, finendo col dire che “se noi condannavamo gli imputati, loro poi si sarebbero potuti rivalere su tutti noi, giudici” ( B.S.).

Comportamento gravemente scorretto, questo, in quanto consistito nell’interloquire suggestivamente con gli altri componenti del collegio anticipando gli esiti decisori del processo, in ambito diverso dalla sede propria della Camera di consiglio e prima dello svolgimento di essa e paventando infondatamente le conseguenze dell’eventuale condanna, peraltro mistificando gli effetti della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati;

B) dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, lett. e), per avere, nella qualità e con le condotte descritte al capo di incolpazione che precede, posto in essere un’ingiustificata interferenza nell’attività degli altri componenti la Corte d’assise di Chieti, segnatamente i sopra menzionati giudici popolari M., S., B. e Ba.. Il Dott. R., infatti, peraltro mistificando – nella ipotizzata prospettiva della possibile riforma dell’eventuale condanna – gli effetti della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati, ignorata comunque da detti giudici, incideva impropriamente sulla autonomia e serenità di giudizio di questi ultimi, condizionando così l’esito decisorio del processo.

In ***** – Notizia qualificata del 21 maggio 2015;

C) dell’illecito disciplinare di cui del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. c), per avere, mancando ai doveri di imparzialità e correttezza, consapevolmente omesso di osservare l’obbligo di astensione su di lui gravante, mediante la condotta di seguito descritta: quale Presidente della Corte d’assise di Chieti, dinnanzi alla quale si celebrava, con rito abbreviato, il procedimento penale n. 3198/12 N. R.PE – 2/13 R.G.C.A. già indicato al capo A), dopo aver manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie – sia nel corso della cena specificata al capo A), che nel corso di altra privata conviviale con il Dott. D.L., Presidente della Regione Abruzzo, peraltro costituita parte civile nel procedimento stesso partecipava alle successive udienze e comunque a quella conclusiva del 19 dicembre 2014, concorrendo all’assunzione della relativa decisione camerale, così rendendosi consapevolmente inosservante dell’obbligo di astensione di cui all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. e).

Fatti commessi in epoca anteriore al *****. Notizia circostanziata del fatto medesimo acquisita fino marzo 2017 (Così precisate le originarie incolpazioni)”;

D) dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. d), perché svolgeva attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 16, comma 1 e succ. mod., consistenti nell’esercitare un’impresa individuale a proprio nome, iscritta nel registro delle imprese di Pescara, con un numero di partita IVA, della quale provvedeva a richiedere per via telematica la cancellazione solo in data 10 luglio 2015, dopo la richiesta di chiarimenti da parte del Presidente del Tribunale di Chieti.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 10 settembre 2015. Con sentenza del 14/9/2018 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarò il Dott. R. responsabile della incolpazione a lui ascritta al capo D) (svolgimento di attività incompatibile con l’attività giudiziaria), nonché di quella a lui ascritta al capo A) del procedimento riunito (comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri componenti del collegio) e lo condannò alla sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi due; assolse lo stesso magistrato dalle incolpazioni di cui ai capi B) e C) per essere rimasti esclusi gli addebiti.

Avverso tale sentenza il Dott. R. propose ricorso per cassazione, basato su cinque motivi.

Il Procuratore Generale della Corte di cassazione a sua volta propose ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Altro ricorso per cassazione, basato su due motivi, è stato proposto dal Ministro della Giustizia.

Questa Corte con la sentenza n. 2709/2020 ha accolto il primo motivo del ricorso principale, il secondo motivo per quanto di ragione, ha dichiarato assorbito l’esame del terzo, del quarto e del quinto motivo del medesimo ricorso; ha accolto il primo motivo del ricorso del Ministro della Giustizia, nonché, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso da ultimo indicato nonché il primo motivo del ricorso del Procuratore Generale; ha rigettato il secondo motivo del ricorso del Procuratore Generale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Sezione Disciplinare del C.S.M., compensando per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Le Sezioni Unite affermavano che, quanto all’illecito di cui al capo D), erano fondate le censure del ricorrente principale circa il tempestivo esercizio dell’azione disciplinare, in quanto il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell’azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della Giustizia, mentre non attribuisce rilevanza alcuna al momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione al medesimo, ai sensi dell’art. 14, comma 4, dello stesso Decreto, sia perché essa non determina quella conoscenza, neanche materiale (oltre che giuridica), degli stessi fatti anche per il titolare dell’azione disciplinare, sia perché il rilievo disciplinare di un fatto può essere stabilito unicamente dal titolare dell’afferente potere, essendo il relativo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo dello stesso (e non di altri), diverso, peraltro, e ben più pregnante, rispetto a quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell’insorgenza del predetto obbligo di comunicazione (Cass., sez. un., 12/06/2017, n. 14551; Cass., sez. un., 5/07/2011, n. 14665).

Nella specie, già in data 24 marzo 2015 era pervenuta al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione la notizia circostanziata del reato, essendogli giunta, in tale data, la comunicazione del Procuratore della Repubblica di Campobasso, datata 19 marzo 2015, con la quale era stata trasmessa copia di un esposto riferito alla titolarità di una impresa individuale a suo nome, con regolare partita IVA (come da visura allegata), risultando evidente che ciò costituiva notizia circostanziata.

Pertanto, doveva ritenersi che l’azione disciplinare al riguardo fosse stata esercitata quando era ormai scaduto il termine di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1.

Ciò implicava l’assorbimento dell’esame del terzo motivo del ricorso principale.

Quanto al secondo motivo del medesimo ricorso, che denunciava l’erronea applicazione del principio del concorso apparente di norme tra gli illeciti di cui alle lett. A) e B), esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso del Ministro della Giustizia, questa Corte affermava che la Sezione Disciplinare aveva erroneamente applicato il principio di specialità, estensibile anche alle ipotesi di illecito disciplinare del magistrato, ove sussista un concorso apparente di norme coesistenti astrattamente applicabili al medesimo fatto disciplinarmente rilevante (Cass., sez. un., 19/02/2019, n. 4881). In tal senso era già stato affermato che sussiste rapporto di specialità tra l’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e) e l’illecito previsto dallo stesso articolo di legge alla lett. d) e conseguentemente non possono essere derubricati in un illecito generico, quale quello dell’art. 2, comma 1, lett. d), fatti tipizzati dalle norme disciplinari, quali quelli di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), della stessa disposizione.

Tale conclusione denotava anche la fondatezza del secondo motivo del R., in quanto l’accoglimento dei precedenti due motivi comportava il venir meno della condanna in relazione all’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, lett. d), sempre che, ovviamente, risultasse accertata – in esito alla nuova valutazione di merito conseguente al rinvio alla Sezione Disciplinare derivante dall’accoglimento del motivo in parola del ricorso del Ministro la responsabilità disciplinare per la fattispecie speciale di cui alla lett. e).

Restavano assorbiti per l’effetto anche il quarto ed il quinto motivo del ricorso del R..

Passando alla disamina del ricorso del Procuratore Generale della Corte di cassazione, congiuntamente al secondo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia, che investivano la decisione sul capo C) dell’incolpazione disciplinare, la Corte accoglieva il primo motivo del Procuratore Generale e il secondo motivo del Ministro, rigettando il secondo motivo del Procuratore Generale.

Infatti, andavano disattese le contestazioni relative all’aver il R. omesso di osservare l’obbligo di astensione nonostante la condotta dallo stesso tenuta in occasione della cena cui aveva partecipato anche il Governatore della Regione Abruzzo, in quanto il ricorrente principale, in quella circostanza, si era limitato ad esprimere, sia pure inopportunamente, apprezzamenti generici sulle capacità professionali della difesa degli imputati, del rappresentante della parte civile e dei pubblici ministeri (“la difesa degli imputati del procedimento sull’inquinamento delle acque era efficace,… la rappresentante della parte civile era preparata e… i pubblici ministeri erano attrezzati”), senza formulare alcun giudizio anticipatorio.

Correttamente era stata esclusa la configurabilità dell’illecito di cui alla lett. C) del capo di incolpazione e ciò in quanto, in tema di ricusazione, costituisce parere sull’oggetto del procedimento, a norma dell’art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. c), la formulazione di una precisa opinione circa le questioni di diritto e di fatto di cui è intessuta la regiudicanda nonché circa le decisioni da assumere, ma non anche la manifestazione di opinioni inerenti a tematiche d’ordine generale o di espressioni del tutto generiche, che non denotino un convincimento del giudice circa l’esito del processo, sia con riguardo alle contestazioni che agli imputati.

A tale principio si era attenuta la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva corredato tale valutazione di una motivazione che, per quanto sintetica, risultava comunque esaustiva.

Risultava invece carente di motivazione la valutazione in ordine alle contestazioni inerenti, secondo l’ipotesi accusatoria, all’obbligo di astensione anche per le dichiarazioni rese dal R. nel corso della già richiamata cena con i giudici popolari, non essendo stata esaminata, in alcun passaggio argomentativo della sentenza impugnata la condotta tenuta dall’incolpato nella circostanza da ultimo ricordata.

2. Riassunto il giudizio, la Sezione Disciplinare del CSM con la sentenza n. 129, pubblicata in data 10 novembre 2020, ha dichiarato il R. responsabile dell’illecito di cui al capo A), infliggendo la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi due, assolvendolo dalle altre incolpazioni ascrittegli, per essere rimasti esclusi gli addebiti.

In premessa rilevava che le deduzioni difensive volte a contestare l’attendibilità dei testimoni erano prive di fondamento, in quanto dalle risultanze probatorie acquisite non era emersa alcuna incoerenza o contraddittorietà delle testimonianze rese dai giudici popolari presenti in occasione della cena tenutasi presso il locale di proprietà di una di essi. Infatti, poteva reputarsi che fosse stata fornita la prova dei fatti posti a fondamento della contestazione di cui al capo A, i quali trovavano conferma anche nelle dichiarazioni rese dal Dott. Sp., che era stato sostituito proprio dal Dott. R., a seguito della sua ricusazione, e che, interrogato dalla Procura di Campobasso, aveva confermato che lo stesso incolpato gli aveva riferito di una discussione, durante la cena, con i giudici popolari vertente sul tema della responsabilità civile dei magistrati.

Alcuna rilevanza poi poteva assumere il fatto che la sentenza emessa all’esito del processo penale fosse stata ritenuta corretta nei successivi gradi di giudizio, in quanto il giudizio disciplinare non investe la correttezza giuridica della pronuncia, ma la rilevanza disciplinare della condotta dell’incolpato nei rapporti con i giudici popolari, risultando del pari priva di rilievo la circostanza che vi sia una prassi per la quale il membro togato informa i giudici popolari circa gli elementi tecnico-giuridici rilevanti per la decisione da assumere.

Nella specie era, infatti, in discussione la rappresentazione (peraltro distorta) della responsabilità del Collegio, in maniera tale da poter compromettere la serenità di giudizio specialmente dei giudici popolari.

La pronuncia proseguiva escludendo, sulla base degli accertamenti sollecitati dalla prima decisione di queste Sezioni Unite, che sussistesse un rapporto di specialità tra gli illeciti di cui al capo A) e B), posto che l’illecito consistente nell’ingiustificata interferenza presuppone che la condotta sanzionata intenda influire sull’operato di altro magistrato, non essendo quindi estendibile al caso in cui l’attività voglia influenzare l’operato degli altri componenti del collegio cui appartiene anche l’incolpato.

Ma una volta esclusa la fattispecie di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. e), restava sempre possibile valutare la condotta alla luce della lett. d) quale ipotesi di grave scorrettezza.

La Sezione Disciplinare rilevava che era stato dimostrato che il Dott. R., su sollecitazione di una giudice popolare, in occasione di una cena organizzata pochi giorni prima della Camera di consiglio, si era espresso sul tema della responsabilità civile dei magistrati, affermando che la riforma di un’eventuale sentenza di condanna avrebbe esposto anche i giudici popolari a conseguenze patrimoniali.

Si trattava però di affermazione infondata giuridicamente, atteso il diverso regime della responsabilità dettato per i giudici popolari, ed ancorato alla sola ipotesi del dolo.

Inoltre, la prospettazione delle conseguenze sfavorevoli, per il contesto nel quale era stata resa (al di fuori della Camera di consiglio, da parte del Presidente del Collegio, con riferimenti in diritto inconsistenti e con un tono assertivo nei confronti di soggetti non adeguatamente attrezzati per valutarne l’effettiva correttezza) costituiva attività certamente idonea a coartare, secondo una valutazione ex ante, la libertà di determinazione dei giudici popolari.

La comunicazione era stata poi resa in spregio di tutti i canoni che presiedono alla regolarità delle comunicazioni interpersonali, risultando quindi gravemente lesiva di qualsiasi parametro di misurazione della correttezza della condotta comunicativa, specialmente alla luce del ruolo rivestito dal dichiarante e della condizione dei suoi destinatari.

La stessa comunicazione, inoltre, era carente nell’informazione circa l’inoperatività della responsabilità per l’attività di interpretazione della legge o di qualificazione dei fatti di causa, e nel non avere sottolineato come le conseguenze negative si sarebbero potute manifestare solo nel caso in cui lo Stato avesse deciso di avvalersi dell’azione di rivalsa, in assenza della possibilità di azione diretta da parte dei danneggiati.

Andava quindi affermata la responsabilità del R. per l’illecito di cui alla lett. d) dell’art. 2 citato.

Ne’ poteva esser riconosciuta l’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, avuto riguardo alla speciale risonanza mediatica della vicenda, come documentata in atti, nonché alla gravità intrinseca della condotta, che denotavano un particolare disvalore della condotta posta in essere da chi era gravato della funzione di direzione ed ordine del procedimento di assunzione della decisione collegiale.

Per l’effetto la sanzione andava applicata nella misura di mesi due di perdita di anzianità.

Passando ad esaminare l’illecito concernente la mancata astensione con riferimento alla cena tenuta con i giudici popolari, la decisione della Sezione Disciplinare escludeva che il R. fosse tenuto ad astenersi, in quanto non aveva formulato o anticipato alcun giudizio relativo alla decisione, avendo espresso (sia pure in modo ambiguo, non veritiero ed ampiamente parziale) le conseguenze di un’eventuale condanna sul piano della responsabilità civile dei giudici.

Infine, andava riconosciuta la decadenza dell’iniziativa disciplinare per l’illecito di cui al capo D).

3. Avverso la sentenza disciplinare è stato proposto ricorso per cassazione dal R.C. sulla base di quattro motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

4. Il ricorso è stato quindi esaminato in Camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve essere dichiarata l’ammissibilità della memoria depositata dal Ministero della Giustizia in prossimità dell’udienza.

Infatti, come anche di recente ribadito da Cass. S.U. n. 24631/2020, in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva di proposizione del ricorso, che comprende l’individuazione dei soggetti ammessi a proporlo, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice “a quo”, restando, di conseguenza, esclusa la disciplina del processo civile, che pone invece a carico del ricorrente l’onere della notificazione dell’impugnazione alle controparti e del suo deposito e, specularmente, a carico di queste ultime quello della notificazione e del deposito del controricorso. Pertanto, non trova applicazione l’art. 370 c.p.c., che onera la controparte a proporre il controricorso, essendo il suo diritto di difesa garantito dall’obbligo di comunicazione dell’udienza di discussione e dalla facoltà della stessa di presentare memorie e di partecipare all’udienza (conf. Cass. S.U. n. 16873/2007; Cass. S.U. n. 20844/2007; Cass. S.U. n. 14550/2017).

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di mancanza ed illogicità manifesta, per apoditticità della motivazione, emergente dal testo della decisione impugnata e da altri atti del procedimento, in relazione all’affermazione puramente assertiva (e formulata senza il minimo confronto con le allegazioni difensive di segno contrario) secondo cui “le testimonianze dei giudici popolari risultano tra loro sostanzialmente convergenti nell’attribuire al Dott. R. le condotte meglio specificate in incolpazione, al capo A) nonché in relazione all’altro enunciato secondo cui conferma di ciò si trarrebbe dall’avere lo stesso magistrato incolpato dichiarato al Presidente del Tribunale di Chieti (Dott. Sp.) di avere, in occasione della cena di cui si tratta, discusso con i giudici popolari della tematica della responsabilità civile dei magistrati”, il tutto ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Si assume che il tema della credibilità degli addebiti mossi non avrebbe ricevuto adeguata attenzione in sentenza né troverebbe riscontro nella motivazione, nonostante la questione dell’inattendibilità delle fonti di prova poste a fondamento dell’incolpazione fosse stato diffusamente trattato dalla difesa del ricorrente.

Solo le testi M. e Ba. avevano riferito delle espressioni ritenute gravemente scorrette, mentre gli altri giudici popolari, nonché l’altro componete togato del collegio, non avevano fatto menzione delle stesse, smentendo anzi che fossero state rese.

Infatti, sebbene le testi d’accusa avessero riferito della presenza di altri giudici nella fase iniziale della cena, e ciò sul presupposto che le frasi del R. fossero indirizzate a tutti i presenti, gli altri componenti del collegio non avevano confermato tale circostanza (richiamandosi anzi un incontro avvenuto tra i vari giudici popolari finalizzato a sottoscrivere un esposto contro il ricorrente, incontro che era stato abbandonato dai giudici popolari S. e B., stante il rifiuto di assecondare la richiesta della M.).

Non si era considerata l’inverosimiglianza del racconto delle due testi indicate, che avrebbe evidenziato, senza alcuna ragionevole giustificazione, il mutato atteggiamento del R., sino ad allora connotato da sobrietà, per esprimere appena all’ingresso nel locale ove era stata organizzata la cena, le frasi oggetto della contestazione disciplinare.

Ancora doveva considerarsi l’atteggiamento reticente tenuto dalla teste M., che era stata sentita solo a seguito di accompagnamento coatto, ed occorreva valutare la deposizione del Dott. D.G., membro togato del collegio penale, che pur partecipe alla cena, non aveva saputo riferire delle frasi per non averle sentite.

Infine, anche la teste s., altro giudice popolare, aveva negato che fossero state riferite frasi relative al rischio che avrebbero corso i giudici in caso di condanna degli imputati nel processo penale.

Il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di mancanza e di manifesta illogicità (per apoditticità e pretermissione – e travisamento – della prova dichiarativa acquisita) della motivazione, emergente dal testo del provvedimento impugnato e da alti atti del procedimento, in relazione all’affermazione della sentenza gravata secondo cui “sarebbe risultato acclarato che in una cena organizzata pochi giorni prima della Camera di consiglio, l’incolpato, su sollecitazione di una delle giudici popolari seduta al tavolo, si pronunciò in merito alla responsabilità civile dei magistrati, affermando che l’eventuale riforma successiva di una ipotetica sentenza di condanna avrebbe senz’altro esposto i componenti del collegio, compresi i giudici popolari, a conseguenze patrimoniali di non poco momento”, il tutto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Si sostiene che anche tale affermazione in fatto è frutto di un ragionamento apodittico della Sezione Disciplinare che ha trascurato i numerosi riferimenti testimoniali di segno contrario.

Le varie testimonianze raccolte, infatti, depongono per il fatto che il R. non abbia reso le dichiarazioni che gli sono contestate (come si ricava in particolare dalle dichiarazioni rese dal Dott. D.G. e confermate nella relazione scritta redatta all’indomani delle notizie di stampa concernenti i fatti disciplinari).

Deve quindi reputarsi che il R., a fronte di una richiesta di delucidazioni sul tema della responsabilità dei magistrati, avanzatagli nel corso della cena, avesse fornito una risposta del tutto diversa da quella che gli viene invece addebitata.

3. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono privi di fondamento.

Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui (Cass. S.U. n. 7691/2019), in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 (conf. Cass. S.U. n. 18303/2020, con specifico riferimento alla decisione della Sezione Disciplinare, quale giudice di rinvio; Cass. S.U. n. 28813/2011, a mente della quale la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti o delle dichiarazioni, l’accertamento in concreto dell’attitudine offensiva delle espressioni usate, nonché la valutazione dell’esistenza dell’esimente del diritto di critica costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici).

Ancora, è stato chiarito che (Cass. S.U. n. 14430/2017) in materia di illecito disciplinare degli appartenenti all’ordine giudiziario, la denuncia – con ricorso per cassazione – del vizio di manifesta illogicità della decisione, in cui sarebbe incorsa la sezione disciplinare del CSM, può sollecitare la Suprema Corte esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione ed abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell’opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive, restando, invece, preclusa la possibilità di opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa loro ricostruzione.

Infatti, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia effettiva e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Il vizio di omessa motivazione, poi, può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l’ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante l’impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente; parimenti, l’illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l’intero apparato motivazionale e non, invece, quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata.

Anche di recente, Cass. S.U. nn. 9557 e 25364 del 2018 hanno ribadito che è preclusa alle Sezioni Unite la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché le è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46.

Consequenzialmente, ai fini della denuncia del vizio d’illogicità della motivazione disciplinare, il magistrato ricorrente deve dimostrare che il testo della decisione impugnata sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, non potendosi opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione stessa una diversa ricostruzione dei medesimi, pena lo sconfinamento nel perimetro degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità non mira, infatti, a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Così la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione.

Orbene, e passando al caso in esame, la sentenza gravata, con apprezzamento in fatto, riservato al giudice disciplinare, ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti, come sostenuta nei capi di imputazione disciplinare, fosse stata comprovata dal materiale probatorio in atti, ed in particolare dalle deposizioni rese dai giudici popolari in sede disciplinare e poste a fondamento della contestazione, sostanzialmente convergenti nell’attribuire al doti. R. le condotte meglio descritte in incolpazione al capo a).

Sulla base di tali elementi probatori la sentenza ha ritenuto che le dichiarazioni del Dott. R. avessero appunto un tenore idoneo a configurare una grave scorrettezza, quanto al contenuto ed al contesto ambientale nel quale erano state rese.

Il ricorrente richiama a favore della sua tesi il contenuto di altre deposizioni rese da persone egualmente presenti alla cena, le quali, pur nella sintesi riportata in ricorso, non permettono però di affermare che quanto dichiarato invece dai testi reputati attendibili dal giudice disciplinare, sia oggettivamene e incontestabilmente smentito.

Si tratta di censura inammissibile, in quanto tesa ad una non consentita rilettura delle prove a fronte di una motivazione correttamente articolata.

La critica difensiva nel suo complesso non può dar luogo all’annullamento della sentenza impugnata, mirando in realtà a proporre un’alternativa ricostruzione dei fatti di causa, senza però mostrarsi in grado di minare in radice la congruenza e la logicità dell’impianto motivazionale che sorregge la decisione gravata.

La sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha inoltre argomentato che le testimonianze dei giudici popolari avessero trovato indiretta conferma nella deposizione dell’ex presidente del collegio, Dott. Sp. sostituito a seguito della sua ricusazione dal Dott. R. il quale, esaminato dall’A.G. di Campobasso, riferiva che era stato lo stesso magistrato incolpato ad informarlo di avere discusso con i giudici popolari del tema della responsabilità civile dei magistrati in occasione della riunione conviviale.

La Sezione Disciplinare, con apprezzamento di fatto sorretto da idonea motivazione e non censurabile in questa sede, ha poi escluso che dalle risultanze probatorie acquisite fossero emerse incoerenze e contraddizioni nelle testimonianze dei giudici popolari.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione della legge disciplinare con riferimento al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), con al contempo vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta configurabilità della ipotesi di illecito appena indicata per effetto di interpretazione non corretta dei suoi elementi costitutivi, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

La censura, pur rilevando che è stata esclusa la fattispecie disciplinare della ingiustificata interferenza, atteso che la condotta del ricorrente era indirizzata verso gli altri componenti del collegio, e non anche nei confronti di un diverso magistrato, denuncia l’erroneità della catalogazione giuridica offerta dalla sentenza gravata che delinea in via sussidiaria la fattispecie della grave scorrettezza rispetto a quella dell’ingiustificata interferenza, soluzione questa cui si oppone il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari.

Inoltre, la sentenza non spiega da quali fonti probatorie abbia tratto il proprio convincimento, dovendosi ribadire il contenuto sobrio e asettico delle informazioni offerte dal Dott. R. agli altri membri del Collegio.

Ancora, se la Sezione Disciplinare non avesse pretermesso gli elementi probatori indicati nei primi due motivi, non avrebbe potuto dare credito alla tesi accusatoria, e se avesse valutato in maniera complessiva le dichiarazioni rese durante la cena e nella fase iniziale della serata, avrebbe riscontrato la non offensività, in relazione alla fattispecie disciplinare contestata, della condotta del ricorrente.

4.1 Anche tale motivo deve essere disatteso.

La censura risulta in gran parte ancorata alla tesi difensiva sostenuta nei primi due motivi di ricorso, e della quale è già stata ribadita l’infondatezza, non potendosi quindi accedere alla conclusione della correttezza formale e contenutistica delle dichiarazioni rese nel corso della serata da parte del ricorrente, contrastando tale affermazione con la diversa, e non censurabile, ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

Ne deriva che, una volta esclusa la sussumibilità della fattispecie nella ipotesi sanzionatoria di cui alla lett. e), appare altresì incensurabile la riconduzione dell’accaduto alla fattispecie di cui alla precedente lett. d).

A tal fine valga il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che ha appunto anche di recente ribadito che (Cass. S.U. n. 29823/2020) la nozione di “grave scorrettezza” richiamata dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ha carattere “elastico”; pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività (conf. Cass. S.U. n. 31058/2019, a mente della quale la norma de qua mira ad assicurare il dovere del magistrato di improntare la propria condotta con i superiori, i colleghi e il personale dell’ufficio di appartenenza al canone di leale collaborazione).

In tale prospettiva rientrano nella nozione di grave scorrettezza anche quelle condotte che, pur se non compiute direttamente nell’esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegate a contegni precedenti o anche solo in fieri, involgenti l’esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutte parte di un modus agendi contrario ai doveri del magistrato (Cass., S.U., 9 novembre 2018, n. 28653).

Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha puntualmente evidenziato come le informazioni rese dal R. nel corso della cena celebrata con gli altri componenti del Collegio, e quindi al di fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, si collocavano cronologicamente in prossimità di uno snodo fondamentale del processo che era chiamato a celebrare (tre giorni prima della deliberazione della sentenza), erano connotate da imprecisioni e palesi violazioni delle regole di comunicazione interpersonale (come correttamente individuate a pag. 9 della sentenza impugnata), dovendosi altresì considerare il ruolo del dichiarante (incaricato di presiedere al controllo ed al corretto funzionamento dell’organo collegale), sfruttando la posizione di asimmetria informativa rispetto ai destinatari delle precisazioni rese in punto di responsabilità, che, confidando sulla posizione e sulle maggiori conoscenze tecniche-giuridiche del ricorrente, non potevano che essere influenzati da quanto loro narrato.

Le omissioni ed ambiguità delle dichiarazioni rese nella circostanza, con il richiamo alle conseguenze patrimoniali, peraltro non chiaramente prospettate, sia in relazione alla normativa vigente che alla specifica disciplina contemplata per i giudici popolari, sono state in maniera non censurabile qualificate come idonee a dar vita ad una condotta gravemente scorretta, stante l’idoneità della prospettazione della questione giuridica sulla quale era stato interrogato, ad incidere sulla libertà e serenità di giudizio dei componenti non togati, che di lì a qualche giorno sarebbero stati chiamati a pronunciarsi in un processo che si presentava indubbiamente delicato e complesso.

Ne’ appare pertinente il richiamo della difesa del ricorrente al precedente di questa Corte, Cass. S.U. n. 22858/2017, atteso che in quella fattispecie è stata esclusa la possibilità di riqualificazione in termini di illecito generico dell’attività di interferenza ingiustificata posta in essere dall’incolpato, in quanto, a differenza del caso qui in esame, il destinatario dell’interferenza era effettivamente un diverso magistrato, il che rendeva concretamente sussumibile la vicenda nella più specifica fattispecie sanzionatoria, essendo precluso, in nome del principio del concorso apparente di norme, far ricorso alla ben più generica ipotesi di cui alla lett. d).

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla mancata applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

La decisione gravata ha escluso l’applicazione dell’esimente in esame facendo riferimento alla speciale risonanza mediatica della vicenda ed alla gravità intrinseca della condotta, valorizzando, da un lato, un fattore estraneo ed indipendente dalla condotta del magistrato, e dall’altro ad un profilo corredato di una motivazione solo apparente, di guisa che l’esclusione della norma di cui in rubrica appare correlata alla sola individuazione astratta della fattispecie disciplinare.

5.1 Anche tale motivo deve essere disatteso.

Come chiarito da Cass. S.U. n. 31058/2019, la norma di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis (secondo cui l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza), è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione, che per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 medesimo Decreto, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, e perfino quando integri la commissione di un reato.

A tal fine è però necessario procedere ad una valutazione d’ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purché strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito (Cass. S.U., 31 marzo 2015, n. 6468; Cass., S.U., 5 giugno 2017, n. 13911; Cass., S.U., 10 settembre 2019, n. 22577).

In questa ottica la norma mira a far penetrare nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, per cui richiede un riscontro, in concreto ed ex post, della lesione del bene giuridico tutelato (tra le altre, Cass., S.U., 13 dicembre 2010, n. 25091), che, come detto, è da individuarsi, in particolare, nell’immagine, pubblica, del magistrato, ossia nel prestigio di cui il medesimo deve godere nell’ambiente in cui lavora, e, in senso lato, nella “giustizia” (Cass., S.U., 8 ottobre 2018, n. 24672) e, quindi, nel “prestigio dell’ordine giudiziario” (Cass., S.U., 24 giugno 2010, n. 15314).

Il precedente richiamato (Cass. n. 31058/2019) ha altresì precisato che la valutazione necessaria ai fini dell’applicazione dell’art. 3 bis, impone di dover tener conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico “specifico” (siccome tipizzato insieme all’illecito considerato dalla singola fattispecie legale), che se apprezzabile in termini di grave offesa verrà ad esaurire quel giudizio in termini di esclusione dell’esimente, ed altresì, ovvero, se l’offesa non sia apprezzabile o non lo sia in termini di gravità, se quello stesso fatto, che integra l’illecito tipizzato, abbia però determinato un’effettiva lesione dell’immagine, pubblica, del magistrato (imponendosi quindi una valutazione della “scarsa rilevanza del fatto”, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, su due piani distinti, ma comunicanti, là dove il bene giuridico protetto dalla previsione di un illecito tipizzato si distingua da quello dell’immagine del magistrato”, tutelato immediatamente dal citato art. 3 bis).

Con specifico riferimento alla previsione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) – ossia con particolare riferimento ai rapporti tra magistrati – il bene giuridico direttamente tutelato, tramite la “correttezza” delle relazioni interpersonali e, quindi, del loro interagire con le dinamiche proprie dello svolgimento del servizio, è stato individuato nel buon andamento dell’ufficio giudiziario e della sua stessa unitarietà funzionale.

Pertanto, la valutazione sulla “scarsa rilevanza del fatto” potrà arrestarsi (escludendo l’operatività dell’esimente) ove, ad esempio, la lesione di detto bene giuridico si presenti in termini di gravità, dovendosi altrimenti verificare se quello stesso fatto abbia prodotto i suoi effetti pregiudizievoli sull’immagine, pubblica, del magistrato e, quindi, dello stesso ufficio giudiziario in cui esso presta servizio.

Resta però fermo che l’apprezzamento della gravità della lesione del bene giuridico protetto (previsto dalla norma di tipizzazione dell’illecito disciplinare o più in generale tramite il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis) deve avvenire nella dimensione effettuale determinata dal fatto costituente illecito disciplinare e, dunque, in concreto ed ex post e non già sulla base di una verifica in astratto ed ex ante (conf. Cass. S.U. n. 29823/2020).

Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia puntualmente compiuto tale verifica, ritenendo che debba escludersi l’applicazione dell’esimente invocata sulla base di una duplice verifica di riscontro della gravità dell’illecito, sia in relazione al bene giuridico specificamente protetto dalla fattispecie sanzionatoria applicata, sia avuto riguardo alle ripercussioni sull’immagine ed il prestigio del magistrato.

Infatti, a pag. 10, la Sezione Disciplinare, senza arrestarsi alla individuazione degli elementi astratti della fattispecie sanzionatoria, ha evidenziato i caratteri oggettivamente erronei delle informazioni rese, sottolineando la differente posizione che rivestiva il R. nelle dinamiche interne al collegio, rispetto alla minorata conoscenza giuridica di cui erano muniti i giudici popolari, per evidenziare come, proprio per tali caratteristiche, la condotta tenuta si palesava gravemente idonea a compromettere la serenità di funzionamento della prossima Camera di consiglio, e quindi il buon funzionamento dell’ufficio giudiziario, senza che possa rilevare a tal fine che la sentenza poi emessa sia passata indenne al vaglio dei successivi gradi di giudizio.

Inoltre, è stata altresì evidenziata l’idoneità della condotta a compromettere l’immagine pubblica del magistrato, facendosi richiamo alla risonanza mediatica che aveva assunto l’episodio, che non era rimasto quindi confinato nei ristretti ambiti dell’ambiente giudiziario, ma era divenuta di dominio pubblico.

6. Il ricorso è pertanto rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ancorché il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e sia rigettato, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del Ministero della Giustizia che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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