LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36484-2019 proposto da:
M.A.S. rappresentato e difeso dall’avv.to LUCA SCHERA, giusta procura speciale allegata al ricorso (lucaschera.pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1724/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. M.A.S., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. La parte intimata non si è difesa.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione “dei principi e delle norme in materia”, con violazione degli artt. 2, 3, 5, 14 e 28 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo; la violazione dello spirito e del contenuto della convenzione di Ginevra del 1951; la violazione dell’art. 3 della CEDU; la violazione degli artt. 2 e 10 Cost.; dell’art. 19 TUI; la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 3, lett. F e dell’art. 5, comma 6 TUI nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis.
1.1. Deduce, altresì, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e art. 2, lett. g), nonché del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 14, comma 4 del D.P.R. n. 394 del 1999, la violazione dei principi espressi nella sentenza della Cassazione SU 27310/2008 per il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; dell’art. 4 bis TUI e la violazione dei principi affermati da CEDU 37201/2008. Lamenta, al riguardo, che la Corte d’appello aveva violato il principio dell’attenuazione dell’onere della prova a carico dei richiedenti asilo; e che aveva reso una motivazione carente e contraddittoria in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. C in relazione alle condizioni del *****.
2. Con il secondo motivo, lamenta la carenza di istruttoria del procedimento e di motivazione della sentenza. Assume che la Corte si era limitata a riportare in essa quanto già deciso dalla commissione territoriale senza considerare la attuale integrazione del ricorrente nel territorio nazionale, omettendo di confrontare le condizioni di vita del paese ospitante con quelle del paese di provenienza.
3. Preliminarmente si osserva che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
3.1. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).
3.2. Nel caso in esame, le doglianze contenute nei motivi proposti sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura e ciò, già in limine, imporrebbe la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4. Ma tanto premesso, ricorrono ulteriori ragioni di inammissibilità, fondate sul contenuto di entrambe le censure che, per completezza, vengono di seguito scrutinate.
4.1. Quanto alla prima, si osserva che essa è del tutto priva di specificità in quanto gli argomenti prospettati sono plurimi, confusi e non si rapportano alle violazioni dedotte, visto che oltretutto sono riferite alla “motivazione del decreto” con chiaro riferimento al provvedimento di primo grado. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.” (Cass. 26760/2018, ed, in termini, Cass. SU 9100/2015; Cass. 7900/2017) 4.2. Quanto alla seconda, essa è priva di rubrica ed è del tutto generica, prospettando considerazioni assertive e completamente sganciate dal caso concreto.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
6. La mancata difesa della parte intimata esime il Collegio dalla decisione sulle spese.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021