Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20049 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36573-2019 proposto da:

D.A., rappresentata e difesa dall’avv.to CLEMENTINA DI ROSA;

avv.dirosa.pec.it) ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1287/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. D.A., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva rubato al padre i soldi – che egli custodiva per celebrare la festività di ***** – poiché voleva fare un viaggio in Europa. Ha aggiunto che durante il tragitto era stato derubato, per cui, temendo che il rientro in patria gli sarebbe costato le violenti reazioni paterne, aveva deciso di espatriare.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14.

1.1. Illustrando i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, lamenta che la Corte d’Appello non aveva desunto dalla narrazione resa dinanzi alla Commissione Territoriale la sussistenza degli elementi idonei a riscontrare la persecuzione denunciata e lo stato di diffusa violenza che avvolgeva tutto il paese, tutte circostanze desumibili anche dalle C.O.I. che produceva in questa sede.

1.2. Il motivo è inammissibile, perché con la censura si chiede una rivalutazione di merito delle emergenze processuali già esaminate dalla Corte che ha reso su di esse una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale: infatti, aderendo alla pronuncia del Tribunale che aveva escluso la verosimiglianza del racconto, ha in primis, riportato le contraddizioni rilevate (cfr. pag.6 ultimo cpv e 7 della sentenza impugnata), ed ha successivamente richiamato COI attendibili ed aggiornate (pag. 12 e 13) adempiendo al dovere di cooperazione istruttoria predicato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

1.3. Pertanto la censura, sul punto, non contrappone, in modo conducente, altre fonti informative decisive per giungere ad una diversa valutazione delle condizioni del paese e si risolve solo in enunciazioni di norme e in affermazioni del tutto astratte.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 Testo Unico Immigrazione (TUI) in relazione la protezione umanitaria.

2.1. Anche questa censura è inammissibile e meramente assertiva a fronte di una motivazione che articola in modo esauriente anche il giudizio di comparazione: la doglianza chiede, pertanto, una diversa valutazione di merito degli elementi esaminati.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis: assume che la Corte non aveva adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria.

3.1. Il motivo, strettamente connesso al primo anche per la conformazione del percorso argomentativo formulato, è infondato: la Corte territoriale, infatti, ha provveduto correttamente a richiamare le C.O.I. sulle quali ha fondato le sue valutazioni che sono ben più aggiornate (cfr. pag. 12 e 13 della sentenza impugnata) di quelle indicate dal ricorrente che, oltre al sito ***** (di per se inidoneo allo scopo: cfr. Cass. 10834/2020) ne ha indicate di ancor più risalenti (cfr. pag. 19, terzo cpv del ricorso) e dunque, non decisive per una diversa valutazione delle condizioni del paese.

4. Con il quarto motivo lamenta, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

4.1. La censura è inammissibile perché non viene indicato il fatto storico, principale o secondario di cui sarebbe stato omesso l’esame (cfr. Cass. 8053/2014; Cass. 27415/2018): la critica si risolve, dunque, in una richiesta di rivalutazione di merito, non consentita in questa sede.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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