LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8043-2019 r.g. proposto da:
I.S., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo Gilardoni, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, depositata in data 19.9.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2020 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da I.S., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 6.2.2017 dal Tribunale di Brescia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato e vissuto in Nigeria; 2) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè vittima di violenze in seguito ad un conflitto interetnico insorto per una contesa sulle terre da coltivare, conflitto in relazione al quale anche le denunce presentate alla polizia non avevano sortito alcun effetto protettivo.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla Nigeria, paese di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità.
2. La sentenza, pubblicata il 19.9.2018, è stata impugnata da I.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, degli artt. 2 e 3 Cedu, in relazione al mancato riconoscimento della reclamata protezione sussidiaria senza la valutazione della situazione generale del paese di provenienza del richiedente e con l’ulteriore violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; denuncia altresì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della sua condizione di vulnerabilità personale discendente sempre dalla condizione di insicurezza interna del paese di provenienza e del paese di transito.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in relazione al diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Il primo motivo è inammissibile.
In realtà, la censura – confusamente proposta in relazione alle due richieste di protezione internazionale previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 (senza alcuna distinzione tra i diversi presupposti applicativi che presiedono alle diverse forme di protezione previste dalla normativa sopra richiamata) – non coglie in alcun modo la ratio decidendi del diniego del richiesto rifugio e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b. Ed invero, la corte territoriale ha fondato la motivazione di rigetto delle richieste tutele, evidenziando la non credibilità del racconto in ragione della evidente genericità del racconto.
Orbene, il ricorrente non censura le ragioni di questa motivazione, incentrando le doglianze su generiche osservazioni svolte in fatto che riguardano confusamente, da un lato, la denunciata situazione di pericolosità interna del paese e, dall’altro, la condizione di vulnerabilità personale del richiedente, profili che così articolati non lambiscono neanche lontanamente la ratio fondante il provvedimento di diniego qui impugnato.
2. Ma anche la seconda censura è inammissibile per le medesime ragioni già sopra evidenziate, essendo le doglianze del tutto decentrate rispetto alle ragioni del rigetto della reclamata protezione umanitaria, ragioni che riposano sulla valutazione della riscontrata mancanza di una condizione di vulnerabilità del richiedente.
A fronte di questa chiara motivazione il ricorrente contrappone infatti solo generiche deduzioni fondate sul richiamo agli istituti regolanti la materia della protezione internazionale, non spiegando quali sarebbero stati i fatti decisivi di cui la corte di merito avrebbe omesso l’esame in relazione allo scrutinio del presupposto della soggettiva vulnerabilità del richiedente e neanche chiarendo quale sarebbe stata la documentazione del cui omesso esame oggi si duole.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021