LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38033-2019 proposto da:
F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6174/201 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata in data 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
F.C., cittadino della *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento F.C. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 3/7/2017;
con sentenza resa in data 25/7/2019, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da F.C. avverso l’ordinanza del primo giudice;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la tardività della proposizione dell’appello, rispetto al termine breve per impugnare nella specie applicabile, rilevando peraltro l’insussistenza dei presupposti per la relativa rimessione in termini;
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da F.C. con ricorso fondato su due motivi d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza d’appello per vizio di motivazione, avuto riguardo alla mancata traduzione di tale atto in una lingua conosciuta dal ricorrente, con la conseguente impossibilità, per quest’ultimo, di prendere conoscenza del ragionamento logico-giuridico posto dal giudice a fondamento della decisione impugnata;
con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del principio di non refoulement;
dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso;
al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da F.C. per avervi quest’ultimo provveduto oltre il termine perentorio previsto dalla legge, non essendovi inoltre alcun presupposto per l’eventuale rimessione in termini dell’interessato;
tale autonoma e autosufficiente ratio decidendi non risulta essere stata in alcun modo contestata in questa sede dal ricorrente (neppure sotto il profilo dell’eventuale illegittimità del rigetto dell’istanza di rimessione in termini): ciò che rende ormai del tutto priva di rilevanza ogni ulteriore contestazione in ordine alla legittimità della decisione emessa dal giudice a quo, attesa l’ormai irretrattabile incontestabilità del giudicato formatosi sull’inammissibilità dell’appello;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio, attesa la mancata tempestiva costituzione dell’amministrazione resistente;
dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021