LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34337-2019 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la. sentenza n. 4274/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
Che:
l.- N.A. è cittadino del *****, da cui ha raccontato di essere fuggito, dopo che, a causa della sua conversione alla fede cristiana, i fratelli ed uno zio, di religione musulmana, lo hanno aggredito procurandogli ferite e lo hanno minacciato di morte intimandogli di tornare sui suoi passi.
Il ricorrente, dopo la fuga dal suo villaggio, ha girovagato per un po’ di anni, prima di giungere in Italia dove ha chiesto sia la protezione internazionale che quella umanitaria.
2.-Impugna una decisione della Corte di appello di Roma che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale assumendo il carattere privato della vicenda narrata e quella umanitaria, ritenendo insufficiente il livello di integrazione raggiunta in Italia e comunque la vulnerabilità.
3.- N.A. ricorre con tre motivi. Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
4.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, artt. 3, 4, 5 e della L. n. 251 del 2007, art. 14.
Sostiene che la corte non ha avuto il ruolo attivo che avrebbe dovuto invece esercitare nel valutare la credibilità del suo racconto ed ha dunque violato i criteri legali di valutazione del fatto, in ordine alla credibilità della narrazione.
Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8 e L. n. 251 del 2007, art. 14.
Ritiene, sempre, ai fini del giudizio di credibilità, che la corte di appello non adeguatamente tenuto conto della situazione socio-politica del paese di origine, che invece, se correttamente intesa, avrebbe dimostrato la fondatezza del suo racconto.
In entrambi i motivi è comunque contenuta una censura relativa alla rilevanza della minaccia familiare ai fini della protezione internazionale e dunque alla contestazione della ratio della decisione impugnata circa l’ambito meramente privato in cui la minaccia si sarebbe attuata (p. 17 in particolare).
Con il terzo motivo invece il ricorrente lamenta violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 ed anche della L. n. 25 del 2008, art. 3.
La censura attiene alla mancata comparazione quanto al giudizio sulla protezione umanitaria, tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e le condizioni del paese di origine.
I primi due motivi sono fondati nei termini seguenti. Nella parte, che pare quella preponderante, in entrambi i motivi, in cui si contesta il giudizio di inverosimiglianza del racconto, le censure sono inammissibili, in quanto la corte di merito non ha ritenuto inverosimile il racconto, piuttosto, ammessane la sua credibilità, ha escluso che possa essere indicativo di una persecuzione rilevante, provenendo invece la minaccia dai familiari e dunque non già dallo Stato o da altra autorità pubblica.
Invece questa seconda ratio – la rilevanza della minaccia ai fini della protezione sussidiaria – è fondata. In realtà anche gli atti di persecuzione posti in essere da un gruppo familiare, che si ritiene leso nell’onore o nella sfera della fede religiosa, sono ricondÚdibili, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli artt. 2,3 e 29 Cost. e dall’art. 8CEDU, all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. h), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave opera di soggetti non statuali, ai sensi dell’art. 5, lett. c) decreto citato, lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti un’adeguata protezione.
La Corte di merito ha invece dedotto dalla circostanza che le minacce provenivano da familiari la conclusione che non fossero rilevanti per riconoscere protezione pubblica, ossia la protezione internazionale, di per sé, violando la regola di giudizio suddetta.
5.- L’accoglimento dei motivi sulla protezione sussidiaria rende assorbito l’esame del motivo sulla protezione umanitaria, che, come è noto, è prevista in subordine, solo ove sia esclusa la protezione internazionale.
P.Q.M.
La corte accoglie primo e secondo motivo, nei termini indicati in motivazione, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021