LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 37528-2019 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in Pescara, via Venezia, 7, presso l’avv. ANTONINO CIAFARDINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’avvocatura dello Stato;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 1586/2019 della CORTE D’APPELLO di Bari, depositata il 11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
1.- M.M. è cittadino del *****, da cui racconta di essere andato via per la situazione di estrema indigenza in cui si trovava, soprattutto a seguito della morte del padre.
In Italia ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, di quella sussidiaria ed umanitaria.
2.- Impugna una decisione della Corte di Appello di Bari che, confermando la decisione del primo grado, ha rigettato ogni sua richiesta di protezione. Lo fa con due motivi, mentre il Ministero dell’Interno, non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
3.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente od omessa motivazione, assumendo che la corte di merito non ha dato alcun conto delle ragioni della sua pronuncia; che, a fronte della situazione economica da lui prospettata, non ha dato ragione alcuna del perché fosse da ritenersi irrilevante.
Per molti versi anche il secondo motivo ricalca questa censura, sia pure sotto la veste della violazione della L. n. 286 del 1998, art. 8 in relazione alla protezione umanitaria, facendosi addebito alla corte di merito di non avere adeguatamente ponderato la situazione di vulnerabilità paragonando il livello di integrazione raggiunto con la situazione del paese di origine.
I motivi sono fondati.
Nella motivazione della corte mancano le ragioni per le quali ha inteso escludere che una situazione di indigenza o di rilevante difficoltà economica siano rilevanti; dovendosi tenere in conto la circostanza che, seppure le condizioni economiche non risultano rilevanti, lo diventano se nel paese di origine vi sia una situazione di povertà inemendabile o di carestia (Cass. 209334/2020); ma soprattutto il difetto di motivazione è in relazione alla protezione sussidiaria, dovere pure ridonda in violazione di legge, nella parte in cui la corte di merito esclude la sussistenza di un conflitto armato generalizzato, senza dare conto di aver ricavato tale informazione da fonti aggiornate Come statuito da questa Corte nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (Cass. 8819/2020).
Manca altresì adeguato conto, sia pure in maniera sintetica, di una qualche comparazione tra l’integrazione acquisita in Italia ed i pericoli di perderla in caso di rimpatrio, che costituisce il nucleo della protezione umanitaria, che la corte di merito respinge apoditticamente.
In conclusione in ordine ad entrambe le forme di protezione la motivazione è sufficiente a dare conto delle ragioni per le quali la Corte di merito ha inteso negare tutela.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021