Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20057 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11436-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNICO GIUSEPPINA, PATTERI ANTONELLA, CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO;

– ricorrente –

contro

L.C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1211/2018 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

Che:

il Tribunale di Messina, con sentenza resa ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 7, ha condannato l’INPS al pagamento dell’assegno ordinario ex lege n.222 del 1984;

ricorre per cassazione l’Inps, con un motivo, cui non ha opposto difese L.C.S.;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 4, del D.P.R. n. 448 del 1968, art. 18, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1988 nonché del R.D.L. n. 639 del 1939, art. 9. La parte ricorrente contesta il riconoscimento del diritto alla prestazione, in difetto dell’accertamento del requisito contributivo;

il motivo è fondato nei termini che seguono;

va premesso che l’impugnazione dell’INPS in ordine alla statuizione del Tribunale di accertamento del diritto (e di condanna) alla prestazione previdenziale riapre il riesame sull’intera questione che essa identifica (id est: quella appunto di riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale da parte del Giudice adito ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.) e consente al Collegio di riconsiderarla e riqualificarla anche per aspetti che non siano stati direttamente coinvolti dal motivo di gravame (v. in motivazione, per fattispecie analoga, Cass. n. 9929 del 2020 ed ivi ulteriori richiami); si vuole cioè chiarire che il tema devoluto involge un profilo, più generale e a monte, che è quello relativo all’ambito di operatività del procedimento attivato ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.;

come questa Corte ha chiarito “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445-bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (in termini, Cass. n. 27010 del 2018 confermata da Cass. n. 9755 del 2019 e, tra le pronunce di questa sesta sezione, da Cass. n. 29111 del 2019; Cass. n. 29683 del 2019; Cass. n. 9743 del 2020 e Cass. n. 9929 del 2020 cit);

l’orientamento richiamato delinea precisamente i confini del procedimento in questione e i limiti entro i quali il Giudice deve contenere l’accertamento giudiziale. Resta avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari e, quindi, anche il potere del Giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione;

nel caso concreto, in difformità con quanto fin qui illustrato, il Tribunale ha condannato l’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario, positivamente riscontrato. In ragione di ciò deve accogliersi il ricorso di legittimità e cassare la sentenza nella parte in cui, previo accertamento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, ha condannato l’Inps al pagamento dello stesso; per quanto innanzi, resta, invece, fermo l’accertamento del requisito sanitario, con le ulteriori statuizioni in ordine alle spese;

le oscillazioni giurisprudenziali di merito e le pronunce di legittimità, intervenute solo di recente, consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza nella parte in cui ha condannato l’Inps al pagamento dei ratei della prestazione, confermandola nel resto. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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