Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20058 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12629-2019 proposto da:

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente in carica pro tempore, DIPARTIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE SICILIANA, DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi assessori in carica pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.G.L., M.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 866/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

Che:

con sentenza dell’11.10.2019, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di primo grado che aveva riconosciuto, in favore delle dipendenti, oggi controricorrenti, il diritto ad una diversa posizione economica;

la Corte di merito ha ritenuto tardivo il ricorso in appello del 17 dicembre 2015, per violazione del termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dal 29 luglio 2015, data di notifica della sentenza di primo grado;

della decisione chiede la cassazione l’Amministrazione in epigrafe;

resta intimata la parte privata;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. La parte ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- è dedotta la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, del D.Lgs. n. 142 del 1948, art. 1,artt. 325,325 e 327 c.p.c.;

secondo la parte ricorrente, la notificazione della sentenza di primo grado, eseguita direttamente presso l’Amministrazione – sede legale della Regione Sicilia- e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa non sarebbe idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

la sentenza impugnata si limita a dare atto dell’avvenuta notifica, in data 29 luglio 2015, della decisione di primo grado e della tardività del ricorso in appello, del 17 dicembre 2015, e parte ricorrente non fornisce al Collegio gli atti necessari allo scrutinio delle censure;

come questa Corte ha precisato (Cass., sez.un., n. 8077 del 2012 e successive conformi delle sezioni semplici), neppure in presenza di denunciati vizi processuali “viene meno (…) l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (…): sicché l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”; detto esame è qui impedito dalla circostanza che il ricorso difetta della specifica indicazione ed allegazione della notificazione della sentenza di primo grado nelle forme giudicate inidonee al decorso del termine breve di impugnazione;

non e’, infatti, utilizzabile la produzione documentale in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c., alla luce del consolidato principio per cui “nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata (in quest’ultima ipotesi rientrandovi non solo la nullità della sentenza derivante da vizi propri della stessa, per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma prescritti dal codice di rito, ma anche quella derivante in via riflessa da vizi del procedimento) nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c.”(ex multis, Cass., n. 28999 del 2018; v. anche Cass. 7515 del 2011 con i richiami a ulteriori precedenti di questa Corte);

sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

non deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate, né si applica il D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater per essere soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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