Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20065 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29340 – 2017 R.G. proposto da:

IL CIRCO delle PENTOLE di D.O. & C. s.n.c., –

c.f./p.i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante D.O., D.O. (in proprio) – c.f. ***** –

rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Enrico Agostinis ed elettivamente domiciliate in Roma, al viale Mazzini, n. 145, presso lo studio dell’avvocato Roberto Lombardi;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di GORIZIA, – c.f. ***** – in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso, dall’avvocato Stefano Piccoli ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Emilio de’

Cavalieri, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Aldo Fontanelli;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262 del 13.7.2017 del Tribunale di Gorizia;

udita la relazione nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ordinanza n. 214141/2014 il Comune di Gorizia ingiungeva ad D.O. e a “Il Circo delle Pentole di D.O. & C.” s.n.c., quale obbligata in solido (cfr. controricorso, pag. 4), il pagamento della sanzione di Euro 1.859,28 per la violazione di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 2, comma 1, lett. f), e comma 3, lett. b), e art. 10, comma 2, ovvero per aver violato gli standard acustici di zona nel corso di un evento musicale svoltosi in data ***** presso i locali dell’esercizio commerciale “*****” in *****.

2. D.O. ed “Il Circo delle Pentole di D.O. & C.” s.n.c. proponevano opposizione al Giudice di Pace di Gorizia.

Deducevano che l’evento musicale era stato regolarmente autorizzato dal Comune di Gorizia; altresì, che il Comune di Gorizia era privo del piano di zonizzazione acustica imposto dalla L.R. n. 16 del 2007 ed atto a definire i parametri ed i valori di riferimento; che dunque la sanzione irrogata doveva reputarsi illegittima.

Chiedevano l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione.

3. Si costituiva il Comune di Gorizia.

Instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

4. All’esito dell’istruzione, con sentenza n. 621/2015 l’adito giudice di pace rigettava l’opposizione.

5. Proponevano appello D.O. ed “Il Circo delle Pentole di D.O. & C.” s.n.c..

Resisteva il Comune di Gorizia.

6. Con sentenza n. 262 del 13.7.2017 il Tribunale di Gorizia rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese.

Evidenziava, tra l’altro, il tribunale che dal raffronto dei dati rilevati dall’A.R.P.A. con quelli di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6, commi 1 e 2, non residuava alcun dubbio circa il superamento nel caso di specie dei limiti differenziali previsti per l’ora notturna.

Evidenziava inoltre che nessuna illogicità poteva scorgersi tra il rilascio di una valida licenza di intrattenimento e l’irrogazione della sanzione.

7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso D.O. e “Il Circo delle Pentole di D.O. & C.” s.n.c.; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Comune di Gorizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

8. Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il Comune di Gorizia.

9. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 16 del 2007, artt. 20 e 23.

Deducono che i piani di zonizzazione e classificazione acustica – di cui il Comune di Gorizia ha incontestabilmente omesso l’adozione – costituiscono l’unica fonte normativa idonea ai fini della individuazione, in rapporto alle differenti aree del territorio comunale, dei valori – soglia in ambito acustico.

10. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 447 del 1995, art. 2, comma 1, lett. f), comma 3, lett. b), art. 4, comma 1, art. 6 e art. 10, comma 2.

Deducono che il Tribunale di Gorizia ha omesso di rilevare la violazione delle disposizioni di legge correlata all’omessa adozione da parte del Comune di Gorizia dei piani di zonizzazione e classificazione acustica ovvero dei piani finalizzati ad assegnare a porzioni omogenee del territorio comunale una delle sei classi acustiche individuate ex lege.

Deducono che, contrariamente all’assunto del Tribunale di Gorizia, il termine previsto ai fini dell’adozione dei piani di zonizzazione e classificazione acustica è di carattere perentorio e non ordinatorio.

11. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 1 marzo 1991, artt. 4 e 8.

Deducono che ha errato il tribunale ad individuare la norma transitoria applicabile al caso di specie.

Deducono che in ogni caso la contestazione della violazione dei limiti “differenziali” alla emissione sonore è possibile solo a seguito dell’adozione dei piani di zonizzazione e classificazione acustica.

Deducono segnatamente che la circolare del Ministero dell’Ambiente, denominata “sui limiti differenziali di rumore”, menzionata dal Tribunale di Gorizia, risalente all’anno 2004 e non già all’anno 2014, nel suggerire alle amministrazioni comunali prive di regolamentazione acustica il riferimento ai limiti differenziali, indicava delle “linee – guida” di valenza del tutto transitoria.

12. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 132 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia, il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Deducono che il Tribunale di Gorizia ha omesso di pronunciarsi su due distinti motivi d’appello.

Deducono in particolare che il Tribunale di Gorizia ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale avevano censurato il primo dictum, siccome il giudice di pace aveva, a sua volta, omesso di pronunciarsi in ordine alla doglianza concernente l’illegittimità dell’irrogata sanzione in dipendenza della mancata adozione da parte del Comune di Gorizia, in violazione dell’onere legislativo su di esso incombente, dei piani di zonizzazione e classificazione acustica.

Deducono in particolare che il Tribunale di Gorizia ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale avevano censurato il primo dictum, siccome il giudice di pace aveva, a sua volta, omesso di pronunciarsi in ordine alla doglianza concernente la nullità degli atti sanzionatori, assunti in assenza di idonea copertura legislativa.

Deducono ulteriormente che con apposito motivo di appello avevano censurato il primo dictum, siccome il giudice di pace aveva reputato applicabili i limiti “differenziali” anziché i limiti assoluti alle immissioni acustiche.

Deducono che anche in ordine a tale motivo di gravame il Tribunale di Gorizia ha omesso di pronunciarsi.

13. Si rileva, preliminarmente, che nella memoria in data 5.1.2021 il controricorrente, Comune di Gorizia, ha riferito (cfr. pagg. 1 e 2) che la ricorrente D.O. è deceduta il *****.

Nulla invece si riferisce in tal senso nella memoria in data 14.1.2021 depositata nell’interesse di D.O. e de “Il Circo delle Pentole di D.O. & C.” s.n.c.; anzi in tale memoria si insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

14. Orbene è vero che questa Corte spiega che la morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio adottato dall’Amministrazione è individuato come autore della violazione, comporta, anche nei confronti dell’obbligato in solido (cfr. a tal ultimo riguardo Cass. (ord.) 5.10.2020, n. 21265, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale), l’estinzione dell’obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria, giacché la medesima obbligazione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 7 non si trasmette agli eredi; cosicché, qualora la morte si verifichi nel corso del giudizio di cassazione, la cessazione della materia del contendere che ne deriva, dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire e quindi l’interesse ad impugnare devono sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione ma anche nel momento della decisione, poiché è in relazione a tale momento che l’interesse va valutato (cfr. Cass. 29.10.2010, n. 22199; Cass. sez. lav. 8.9.2003, n. 13113).

E nondimeno questa Corte soggiunge che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, correlata alla cessazione della materia del contendere, la Corte di cassazione può far luogo in quanto sia stata depositata documentazione – certificazione – dell’avvenuto decesso ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. 29.10.2010, n. 22199).

Su tale scorta si dà atto che l’affermato decesso di D.O. non risulta documentato merce’ allegazione del relativo certificato di morte.

15. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, che, in ogni caso, sono privi di fondamento e vanno respinti.

16. Va in premessa puntualizzato che la L.R. Friuli Venezia-Giulia n. 16 del 2007, art. 41 ter, comma 1-ter dispone testualmente: “nelle more dell’entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all’art. 23, si applicano i limiti di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6, commi 1 e 2” (la menzionata disposizione è stata richiamata pur dal Tribunale di Gorizia).

Va soggiunto che il D.P.C.M. cit., art. 6, comma 2 prevede i valori-limite cosiddetti “differenziali”.

17. Va in premessa reiterato l’insegnamento di questa Corte n. 28386 del 22.12.2011 (in verità richiamato pur dal Comune di Gorizia: cfr. controricorso, pag. 13).

Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il superamento dei valori limite “differenziali” di immissione di rumore nell’esercizio o nell’impiego di sorgente di emissioni sonore, di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 6, comma 2 – volti a proteggere la salute pubblica e da rilevarsi ai sensi dell’Allegato B al D.M. 16 marzo 1998 sia a finestre aperte sia a finestre chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa (sebbene, una volta accertato il superamento della soglia di tolleranza con la misurazione a finestre aperte, non occorra ripetere la misurazione a finestre chiuse) – costituisce illecito amministrativo stessa L. n. 447 del 1995, ex art. 10, comma 2, anche se si verifichi nel territorio di un Comune che non abbia adottato il piano di zonizzazione acustica, poiché la legge citata – dopo aver attribuito ai Comuni tale compito, in forza del combinato disposto dell’art. 6, comma 1, lett. a), e art. 4, comma 1, lett. a) – non prefigura, nel disciplinare all’art. 15 il regime transitorio, alcun differimento nell’utilizzo del criterio differenziale in attesa del piano di zonizzazione. E secondo cui, ulteriormente, non può indurre a diversa conclusione il D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 8 siccome questo, prevedendo che, fino all’adozione dei precisati piani di zonizzazione, “si applicano i limiti di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6, comma 1”, relativo ai limiti assoluti di zona, non compie alcun riferimento ai limiti “differenziali”, giacché, diversamente opinando, si attribuirebbe al D.P.C.M. del 1997, che ha natura regolamentare, una portata derogatoria delle previsioni contenute nella legge quadro del 1995, in difetto di una base legale e in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla salute.

18. Nella cornice normativa e giurisprudenziale così delineata risultano ineccepibili le affermazioni del Tribunale di Gorizia.

19. In primo luogo risulta ineccepibile l’affermazione a tenor della quale la mancata approvazione, per il Comune di Gorizia, del piano di zonizzazione acustica, quale previsto dalla L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 16 del 2007, artt. 20 e 23 non osta all’applicabilità dei limiti, anche “differenziali”, di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6.

Cosicché non possono condividersi gli assunti delle ricorrenti – veicolati dal primo motivo – secondo cui in assenza della previa adozione dei piani di zonizzazione e classificazione acustica è illegittima l’irrogazione di sanzioni amministrative e secondo cui l’applicabilità della normativa transitoria di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 non può essere protratta all’infinito (cfr. ricorso, pag. 11).

20. In secondo luogo risulta ineccepibile l’affermazione a tenor della quale il termine prefigurato per l’adozione dei piani di zonizzazione e classificazione acustica deve reputarsi ordinatorio e non perentorio.

Cosicché non possono condividersi gli assunti delle ricorrenti – veicolati dal secondo motivo – secondo cui il termine suddetto è perentorio e non ordinatorio e che depone in tal senso la circostanza per cui il legislatore è intervenuto ripetutamente al fine di prorogare il termine originario (cfr. ricorso, pagg. 14 – 15).

E tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo del Comune controricorrente, secondo cui “ogni disquisizione in merito alla tassatività o perentorietà del suddetto termine e del tutto inutile” (così controricorso, pag. 12), siccome l’accertamento dell'”A.R.P.A.”, fondante l’ordinanza-ingiunzione, è stato eseguito in data 4/5.10.2013, allorquando il termine assegnato ai Comuni ai fini dell’approvazione dei piani di zonizzazione e classificazione acustica, in dipendenza delle proroghe via via succedutesi, non era ancora giunto a compimento (cfr. controricorso, pagg. 11 – 12).

21. In terzo luogo risulta ineccepibile l’affermazione a tenor della quale nulla ostava all’applicabilità dei limiti “differenziali” (ben vero, nonostante l’erronea datazione – 2004 anziché 2014 – della circolare del Ministero dell’Ambiente cui, a supporto dell’anzidetta affermazione, il tribunale a fatto riferimento).

Cosicché non può condividersi l’assunto delle ricorrenti – veicolato dal terzo motivo – secondo cui, nelle more dell’adozione dei piani di zonizzazione e classificazione acustica, ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 8 si applicano unicamente i limiti assoluti alle emissione sonore (cfr. ricorso, pag. 18).

22. Non sussiste la violazione – prefigurata dal quarto motivo – degli artt. 112 e 132 c.p.c.

23. Al riguardo si evidenzia quanto segue.

Per un verso, questa Corte spiega che il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c. come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma che comporta la necessità, per il giudice d’appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. 20.7.2004, n. 13426; Cass. 12.6.2007, n. 13705, ove si soggiunge che l’appellante ha l’onere non solo di denunciare e documentare l’esistenza del vizio che inficia la sentenza appellata, ma di indicare, altresì, le ragioni poste a fondamento della domanda non esaminata nel merito, risolvendosi altrimenti la sola prospettazione del vizio di rito in una causa di inammissibilità del gravame).

Per altro verso, questa Corte spiega che la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado (cfr. Cass. 25.1.2008, n. 1604; Cass. (ord.) 10.1.2017, n. 352).

Su tale scorta si rimarca che il tribunale, in seconde cure, ha debitamente ed ineccepibilmente deciso nel merito, sicché a nulla rileva che non ha dato atto delle presunte omissioni di pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado.

24. In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

25. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, D.O. ed “Il Circo delle Pentole di D.O. & C.” s.n.c., a rimborsare al controricorrente, Comune di Gorizia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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