LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20884-2016 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSAVARANCHE, 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato MARCO CORRADI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PAVANETTO;
– ricorrente –
contro
R.S., R.A., rappresentati e difesi dall’avv. MARIA MAZZARI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 850/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
B.G. ebbe ad evocare avanti la Corte d’Appello di Venezia R.A. e R.S. impugnando per nullità il lodo parziale e quello definitivo emessi tra le parti dall’Arbitro, rispettivamente il 5.2.2009 ed il 24.6.2009.
R.S. e B.G. ebbero a stipulare contratto preliminare di compra-vendita di immobile e garage per la somma di Euro 228.000,00 – importo fornito alla figlia da R.A. – poi seguito dalla stipula del contratto definitivo.
Tuttavia, dopo detta stipula, i R. vennero a conoscere che l’immobile acquistato era stato realizzato mediante contribuzione pubblica, sicché non poteva essere alienato ad un prezzo superiore ad Euro 115.00,00.
Di conseguenza dedussero la nullità della clausola del contratto definitivo afferente la parte di prezzo superiore al limite d legge, che chiesero in restituzione al B., inutilmente.
Avviato il giudizio arbitrale resistette il B., che contestava la possibilità di procedere a giudizio arbitrale posto che, nel contratto definitivo non era stata riprodotta la clausola arbitrale presente in preliminare, ma l’Arbitro rigettò la sua eccezione – con il lodo parziale – e, nel merito – con il lodo definitivo -, accolse solo la domanda restitutoria svolta da R.S..
Avverso ambedue i lodi, il B. propose impugnazione avanti al Corte d’Appello di Venezia, che rigettò la stessa posto che la clausola compromissoria, presente nel preliminare, manteneva la sua validità, in quanto autonoma, anche se non riprodotta nel contratto definitivo, e che la censura afferente l’ammissione delle prove non configurava vizio di nullità in forza delle previsioni tipizzate ex art. 829 c.p.c.
Avverso la sentenza resa dalla Corte marciana il B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato anche con nota difensiva.
Hanno resistito con controricorso, illustrato anche con nota difensiva, i consorti R..
E’ intervenuto il P.G. nella persona del Dott. Lucio Capasso che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da B.G. s’appalesa privo di pregio giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex art. 829 c.p.c., comma 2, n. 1 in quanto la Corte marciana ha errato nel rigettare la sua eccezione di carenza di giurisdizione dell’Arbitro posto che il contratto preliminare, stipulato tra le parti e portante la clausola compromissoria, venne superato dal contratto definitivo di compera vendita dell’immobile – il cui prezzo è oggetto di contesa – nel quale non era più riprodotta la citata clausola.
Pertanto il regolamento contrattuale esistente tra le parti – come insegna al riguardo detta Suprema Corte – non era determinato più dal preliminare, poiché superato dalla pattuizione del contratto definitivo, bensì dalla disciplina in quest’ultimo portata.
L’argomento critico sviluppato richiama l’insegnamento di questa Suprema Corte in tema di rapporti tra la disciplina pattizia contenuta nel preliminare e nel definitivo, ma non si confronta invece con lo specifico e consolidato insegnamento appositamente richiamato dalla Corte lagunare – di questa Suprema Corte in subiecta materia.
Difatti – Cass. n 22608/12, Cass. n 8868/14 e Cass. n 1439/20 – l’argomento critico svolto nel ricorso non supera l’affermazione che la clausola arbitrale è pattuizione autonoma poiché di natura processuale rispetto al regolamento contrattuale sostanziale del preliminare e del definitivo sicché la mancata riproduzione della stessa nel contratto definitivo non assume alcun rilievo, salvo che nel definitivo sia espressamente pattuito il suo superamento.
La Corte marciana s’e’ attenuta a detto insegnamento, sicché la violazione di legge denunziata non si configura.
Con la seconda ragione di doglianza il B. denunzia violazione della norma ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11 poiché la Corte serenissima non ha rilevato la contraddittorietà presente nel lodo definitivo in relazione alla pronunzia circa l’incapacità della teste M., avendo l’Arbitro nel medesimo tempo rilevato che la stessa era sia capace che incapace a rendere testimonianza.
La censura proposta s’appalesa siccome inammissibile, posto che l’argomento critico svolto risulta portato alla motivazione esposta nel lodo arbitrale e, non già, alla puntuale motivazione illustrata, con riguardo alla censura per nullità avanzata dal B., dalla Corte marciana.
Difatti il Collegio serenissimo ha posto in evidenza come la contraddittorietà, sanzionata con la nullità ex art. 829 c.p.c., n. 11, riguarda le disposizioni contenute nel lodo e, non già, le argomentazioni sviluppate a sostegno delle disposizioni adottate – Cass. sez. 1 n 291/21, Cass. sez. 1 n 11895/14 -.
Solo la presenza di contraddittorietà nelle argomentazioni svolte nella motivazione del lodo che, anche, impediscono di apprezzare la ratio decidendi assume rilievo come motivo di nullità per assenza di motivazione.
In ogni altra ipotesi le contraddizioni tra argomentazioni della motivazione non assumono rilievo in difetto di espressa previsione normativa che disponga la nullità in presenza di tale vizio.
La Corte lagunare ha puntualmente esaminata la questione dedotta al riguardo e – sulla scorta del principio di diritto messo in rilievo dall’insegnamento di legittimità richiamato – ha evidenziato come in effetti le contestazioni mosse attingevano il merito della scelta, in ordine alla capacità della teste, fatta dall’Arbitro e come queste nemmeno chiarivano in che cosa consisteva la contraddittorietà dedotta.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del B. alla rifusione verso le parti resistenti, in solido fra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome tassato in dispositivo.
Al rigetto dell’impugnazione segue l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle parti resistenti, in solido fra loro, le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021