LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29810-2018 proposto da:
B.G., rappresentato e difeso dall’avv. B.G.;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI TRAPANI IN PERSONA DEL PREFETTO PRO-TEMPORE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 422/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
B.G. ebbe ad opporre, avanti il Giudice di Pace di Trapani, il verbale di accertamento della contravvenzione stradale per eccesso di velocità – condotta rilevata mediante apparecchio autovelox – notificatogli dalla Polizia della Strada di Trapani.
Il Giudice di Pace ebbe a rigettare l’opposizione ed il B. propose gravame avanti il Tribunale di Trapani, che, resistendo la Prefettura di Trapani, rigettò l’impugnazione osservando come legittimamente il primo Giudice dispose più rinvii dell’udienza di trattazione per dar modo alla Prefettura di versare in atti la documentazione richiesta e costituirsi e come erano infondati i rilievi di merito mossi con l’opposizione da parte del B..
Il B. ha proposto ricorso per cassazione con impugnazione articolata su unico motivo.
La Prefettura-U.T.G. di Trapani, benché ritualmente vocata, è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal B. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato. Con l’unico mezzo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del disposto ex art. 111 Cost., comma 2 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e artt. 420 e 416 c.p.c. in quanto la Giudice trapanese ha ritenuto legittimo l’operato processuale del Giudice di Pace, il quale ebbe più volte a rinviare l’udienza di trattazione per consentire alla Prefettura di depositare la documentazione chiesta, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, comma 7 e costituirsi.
Al riguardo il ricorrente osserva come appariva logico ritenere che la documentazione doveva essere depositata entro la data fissata per l’udienza, poi rinviata per motivi d’ufficio, e come, se ritenuto legittimo l’operato del Giudice, i tempi processuali di trattazione dell’opposizione apparivano rimessi alla discrezionalità della P.A. – parte in causa – con violazione del principio costituzionale della parità delle parti.
L’argomento critico svolto nel ricorso s’appalesa privo di fondamento posto che il principio costituzionale della ” parità delle armi ” è correlato al rispetto del contraddittorio e, non già, alla facoltà di governo del processo da parte del Giudice mediante il differimento dell’udienza di trattazione.
Nella specie non risulta in alcun modo leso il principio del contraddittorio – art. 111 Cost., comma 2 – posto che la trattazione di merito della questione fu tenuta regolarmente dopo che la Prefettura ebbe a depositare la documentazione, richiesta ex officio, afferente l’accertamento della violazione contestata al B..
L’unica questione rilevante avrebbe potuto esser la tardività della costituzione da parte dell’Ufficio governativo – cui afferiscono gli articoli del codice di rito evocati nell’epigrafe del motivo – ma è principio consolidato di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n. 16853/16 e Cass. sez. 2 n. 15887/19 – che il deposito dei documenti prescritti D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, comma 7 non è sottoposto a termine perentorio, poiché necessari per la decisione ed acquisiti ex officio.
Di conseguenza la decisione del Giudice di Pace di ritenere fondata la giustificazione della Prefettura alla base delle richieste di rinvio dell’udienza di trattazione appare legittimamente esercitata ed, inoltre, in alcun modo ha inciso sul diritto di difesa della parte opponente, poiché i documenti, tardivamente dimessi dall’Ufficio governativo, risultano esser stati esclusivamente quelli richiesti D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, comma 7 dall’Ufficio giudiziario.
Al rigetto dell’impugnazione non segue statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità poiché l’Amministrazione non costituita.
Al rigetto dell’impugnazione segue l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021