Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20078 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1280/2016) proposto da:

S.A., (C.F.: *****), S.L., (C.F.: *****), S.M., (C.F.: *****), in proprio e nella qualità di eredi di S.C., e F.C., rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Luigi Apicella, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Oreste Cantillo, in Roma, v. Lungotevere dei Mellini, 17;

– ricorrenti –

contro

B.M.L., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Feliciana Ferrentino e domiciliata “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 343/2015 (pubblicata il 5 giugno 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dalla difesa delle ricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione del marzo 1999, S.C. (quale proprietario di un caseggiato sito in *****) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, B.M.L. deducendo che quest’ultima aveva illegittimamente realizzato delle opere comportanti la modifica della fisionomia del borgo antico, deformando i terrazzamenti, incanalando acqua contro la naturale pendenza, causando infiltrazioni e sostituendo una preesistente muratura con una ringhiera. Sulla base di tale rappresentazione dei fatti chiedeva la condanna della citata convenuta alla rimessione in pristino delle falde del tetto nello stato originario, alla ricostruzione del muretto di confine tra i due terrazzini sul lastrico solare, all’eliminazione del terrazzo edificato in sostituzione delle falde del tetto a nord della proprietà di esso attore, al ripristino della facciata anteriore dello stabile alla precedente sagoma e la condanna al risarcimento del danno.

Nella costituzione della convenuta, che, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale per l’ottenimento della condanna dell’attore all’eliminazione di una serie di abusi edilizi dal medesimo realizzati sul luogo, l’adito Tribunale, con sentenza depositata il 22 maggio 2007, rigettava la domanda principale ed accoglieva parzialmente quella riconvenzionale, condannando l’attore all’eliminazione, a sue cura e spese, all’interno della sua proprietà esclusiva degli aggetti formanti nuove balconate a confine con la proprietà B., della terrazza a livello di quest’ultima, del portico a piano rialzato a dello scarico delle acque meteoriche nella colonna fecale della stessa B..

2. La Corte di Appello di Salerno, pronunciando sull’appello formulato dagli eredi di S.C. ( S.L., M. ed A.) e nella costituzione dell’appellata B.M.L., con sentenza n. 343/2015 (pubblicata il 5 giugno 2015), condannava le predetti eredi: a) alla eliminazione delle nuove vedute, derivanti dall’esecuzione, da parte del loro dante causa, degli aggetti formanti nuove balconate a confine con la proprietà B. e della terrazza a livello di proprietà della stessa convenuta, eliminazione a cui si sarebbe dovuto provvedere, a spese degli appellanti, mediante l’apposizione di pannelli stabilmente infissi nella costruzione, composti di materiale idoneo a non consentire l’esercizio di vedute e dimensioni tali da rispettare le distanze rispettivamente indicate dall’art. 905 c.c., per le vedute dirette e i balconi e dall’art. 906 c.c., per le vedute laterali ed oblique; b) alla eliminazione delle nuove vedute derivanti dalla realizzazione, sempre da parte del S.C., del portico al piano rialzato da eseguirsi attraverso l’apposizione di pannelli del tipo già indicato e nel rispetto delle distanze pure già specificate.

Con la stessa sentenza la Corte di appello riformava la decisione di prime cure nella parte in cui l’originario attore era stato condannato all’eliminazione dello scarico delle acque meteoriche nella fecale della convenuta, disciplinando poi le complessive spese giudiziali.

3. S.A., S.L. e S.M., in proprio e nella qualità di eredi di S.C. e F.C., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di appello, riferito ad un unico complesso motivo, ripartito in più doglianze.

Ha resistito con controricorso l’intimata B.M.L., la quale, a sua volta, ha formulato ricorso incidentale basato su sei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

RICORSO PRINCIPALE.

1. Con il loro unico complesso motivo le ricorrenti principali hanno dedotto la violazione degli artt. 905 e 906 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. In particolare, esse hanno contestato che era del tutto ingiustificata la condanna relativa alla terrazza a livello realizzata a livello della proprietà della B. con aggetto formante nuova balconata, siccome basata su inidonei accertamenti del c.t.u., dovendosi ritenere emergente che era stata la B. a realizzare un aggetto illegittimo, ragion per cui avrebbe dovuto, quantomeno, disporsi l’arretramento della sua balconata per impedire la veduta sulla proprietà già del S.C.. Allo stesso modo, con la medesima doglianza, le ricorrenti hanno lamentato che altrettanto illegittimamente era stato addebitato al loro dante causa di aver realizzato un balcone al livello di primo piano, a distanza non regolamentare dalla proprietà della B., senza, però, che il c.t.u. avesse illustrato adeguatamente il suo accertamento al riguardo. Infine, le ricorrenti si dolgono della disposta condanna alla chiusura del portico al piano rialzato, per non essere stato tenuto conto della pratica di condono con la quale era stata richiesta la sanatoria della volumetria addizionale realizzata con detta chiusura.

RICORSO INCIDENTALE.

1. Con il suo primo motivo la ricorrente incidentale B.M.L. ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 99,112 e 345 c.p.c., prospettando la illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva sostituito la misura demolitoria con il diverso rimedio della totale chiusura delle vedute illegittime con pannelli fissi, senza che le parti appellanti principali avessero manifestato una loro specifica volontà in tal senso.

2. Con la seconda censura la ricorrente incidentale ha dedotto – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 324 c.p.c., sul presupposto che la Corte di appello aveva convertito la condanna demolitoria per violazione delle distanze previste dagli artt. 905 e 906 c.c., senza però rendersi conto che l’illegittimità delle relative opere edificate dal S.C. era stata fatta valere anche per violazione del regolamento edilizio comunale sulle distanze tra fabbricati, accertata con la sentenza di primo grado, la cui statuizione sul punto non aveva costituito oggetto di uno specifico motivo di gravame, ragion per cui, sul punto, la pronuncia relativa alla disposta condanna demolitoria si sarebbe dovuta considerare passata in giudicato.

3. Con la terza doglianza la ricorrente incidentale ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 99,112 e 342 c.p.c., per aver la Corte di appello – disponendo, con l’impugnata sentenza, la misura sostitutiva e revocando la rimozione per lo scarico delle acque – esteso la decisione a punti non compresi, neanche implicitamente, nei motivi di impugnazione ovvero a prospettazioni diverse da quelle fatte valere dalle appellanti.

4. Con il quarto motivo la ricorrente incidentale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – un’ulteriore violazione degli artt. 99,112,324 e 342 c.p.c., per aver la Corte salernitana deciso sulla proprietà della colonna fecale (appartenente ad essa B.), malgrado questo accertamento, già compiuto con la decisione di primo grado, non avesse costituito oggetto di gravame e, quindi, anch’esso si sarebbe dovuto ritenere coperto dal giudicato.

5. Con la quinta censura la ricorrente incidentale ha dedotto – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 99,112 e 342 c.p.c., sul presupposto che avendo ella contestato, in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado, contestato che il S.C. aveva inglobato le acque meteoriche rinvenienti dal proprio terrazzo in una pluviale che era stata immessa nella fecale di proprietà di essa B. e che, malgrado l’attore non avesse contestato tale circostanza, il giudice di appello non aveva ritenuto che tale fatto fosse da ritenersi incontroverso ai sensi dell’art. 115 c.p.c., donde non avrebbe potuto adottare la revoca della condanna a tal proposito adottata dal giudice di prime cure.

6. Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente incidentale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 91 c.p.c., poiché, per effetto dell’erroneità della sentenza di appello, le appellanti principali avrebbero dovuto essere condannate alla rifusione integrale delle spese giudiziali.

Esame del ricorso principale.

1. L’unico complesso motivo dedotto dalle ricorrenti principali è inammissibile perché sotto la formale prospettazione dell’omissione di asseriti fatti decisivi e della supposta violazione degli artt. 905 e 906 c.c. – si risolve, in realtà, nella proposizione di contestazioni sul merito delle violazioni in questione, mettendosi in discussione le operazioni, gli accertamenti e i risultati della c.t.u..

Pertanto, con esso si sollecita, ma in modo inammissibile, questa Corte a compiere una rivalutazione degli accertamenti di merito sui quali il giudice di appello ha sufficientemente motivato il suo convincimento, ravvisando l’attendibilità degli esiti dell’espletata c.t.u. e la conseguente decisione del giudice di primo grado, nel senso della verificata lesione dei limiti delle distanze legali – ad opera del dante causa delle stesse ricorrenti – per effetto della realizzazione della terrazza a livello in corrispondenza della proprietà limitrofa della B. a mezzo della creazione di un aggetto che aveva dato vita ad una nuova balconata, nonché della edificazione di un balcone al livello del primo piano, anch’esso risultato costruito a distanza non regolamentare dalla proprietà confinante. Allo stesso modo, con l’impugnata sentenza, è stata motivatamente confermata la statuizione del primo giudice circa l’illegittimità dell’intervenuta chiusura del portico al piano rialzato, essendo all’evidenza irrilevante a seguito dell’avviata pratica di condono edilizio – la possibile sanatoria da parte del competente Comune, che, in quanto tale, non avrebbe potuto comunque incidere sul rispetto delle distanze legali nei rapporti tra privati.

Esame del ricorso incidentale.

1. Il primo motivo di detto ricorso è infondato per una duplice ragione. Innanzitutto, perché la Corte di appello ha accertato – nell’interpretare le complessive difese e deduzioni degli appellanti – che essi avevano lamentato l’eccessività della disposta demolizione delle opere ritenute illegittime, potendosi disporre “interventi meno drastici”. In ogni caso, per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 7809/2014 e, da ultimo, Cass. n. 23184/2020), l’eliminazione delle opere eseguite in violazione delle distanze legali può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si è consumata la lamentata violazione rimasta accertata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l’arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione.

2. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è privo di fondamento poiché diversamente da quanto dedotto – non emerge che le prospettate illegittimità relative alle violazioni delle distanze legali fossero state fatte valere anche con specifico riferimento alla mancata osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio comunale sulle distanze tra fabbricati. Per un verso, infatti, la ricorrente incidentale non riproduce dove, come e quando avesse operato tali contestazioni (non avendo rilievo il semplice richiamo alla mere violazione di prescrizioni urbanistiche, che non risultano nemmeno trascritte nel motivo) e, per altro verso, dalla medesima sentenza di appello non si evince che la B., sia in sede di costituzione in giudizio in primo grado che in appello, avesse fatto specifico riferimento anche al mancato rispetto delle norme del regolamento edilizio locale e che tra i riportati motivi di appello fossero state confutate delle statuizioni compiute sul punto dal giudice di prime cure (v. pagg. 2-5 della motivazione della sentenza impugnata in questa sede), evincendosi che il “thema decidendum” atteneva alle sole violazioni delle norme codicistiche.

Quindi, non sussistono le dedotte violazioni di cui agli artt. 99,112 e 324 c.p.c..

3. Anche la terza doglianza non coglie nel segno perché, oltre a ribadire quanto già detto in risposta al primo motivo sulla legittimità della disposizione della misura sostitutiva, non risulta affatto che la Corte di appello abbia esaminato punti non compresi nell’atto di appello, i cui motivi sono pedissequamente riportati nell’impugnata sentenza e che coprono tutti gli aspetti controversi in ordine ai quali le appellanti S. erano risultate soccombenti.

4. Pure il quarto e quinto motivo – esaminabili congiuntamente siccome connessi vanno rigettati siccome infondati, dal momento che anche la questione relativa all’assunta illegittimità dello scarico delle acque meteoriche nella fecale era stata specificamente dedotta con l’atto di appello ed è stata, perciò correttamente affrontata nella sentenza di secondo grado, con la quale – ancora diversamente da quanto riferito dalla ricorrente incidentale – si è anche statuito sul regime petitorio di tale struttura. Al riguardo, la Corte salernitana, oltre a rilevare che la relativa circostanza non fosse affatto pacifica, ha ritenuto, in base ad un insindacabile accertamento fattuale, come era risultato che la controversa struttura fecale apparteneva effettivamente alla B., la quale non aveva assolto il relativo onere probatorio, senza che alcuna univoca risultanza fosse emersa anche a seguito degli accertamenti del c.t.u., ragion per cui la Corte di appello ha legittimamente statuito nel senso dell’annullamento della sentenza di primo grado sul punto relativo alla eliminazione dello “scarico delle acque meteoriche nella fecale della convenuta”.

5. Il sesto ed ultimo motivo e’, di conseguenza, infondato avendo la Corte di appello legittimamente regolato le spese dei due gradi di giudizio in dipendenza dell’esito parzialmente vittorioso in secondo grado in favore delle appellanti, disponendo perciò la compensazione in parte delle spese stesse (nella misura di un terzo), giustamente non liquidate a totale vantaggio della B. per effetto della sua, ancorché inferiore a quella delle appellanti principali, parziale soccombenza.

6. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile mentre quello incidentale va integralmente rigettato.

In virtù della reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente giudizio vanno compensate per intero.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti (principali, con vincolo solidale, ed incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principale, in solido, e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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