LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9904-2019 r.g. proposto da:
S.I., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Marco Fattori, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, depositata in data 17.1.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2020 dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da S.I., cittadino del Pakistan, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 10.7.2017 dal Tribunale di Trieste, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato e vissuto in Pakistan; 2) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato di morte dai familiari della sua fidanzata; 3) di essere stato già vittima di un tentato omicidio da parte dei fratelli della ragazza che era stata uccisa da quest’ultimi allorquando avevano deciso di scappare di casa per andare a sposarsi in tribunale, suscitando le reazioni violente dei familiari della fidanzata.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e perchè neanche ricorrevano i presupposti applicativi della normativa sul rifugio, non essendo stato il richiedente vittima di atti di persecuzione; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Pakistan e più in particolare al Punjab, regione pakistana di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano e perchè il ricorrente vantava una buona posizione economica nel paese di provenienza.
2. La sentenza, pubblicata il 17.1.2019, è stata impugnata da S.I. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 19, medesimo decreto da ultimo citato, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e art. 32, comma 3, nonchè violazione del principio di non refoulement, in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Il motivo di censura è inammissibile perchè si compone solo di generiche e non individualizzanti valutazioni sul giudizio di bilanciamento (cfr. Cass. 4455/2019), giudizio che è stato correttamente eseguito dalla corte di merito con valutazioni in fatto (che non sono più censurabili in questa sede), escludendo, da un lato, l’integrazione sociale del richiedente in Italia e, dall’altro, la violazione del nucleo fondamentale dei diritti civili nel paese di provenienza, così evidenziandosi la carenza anche di questo ulteriore profilo di vulnerabilità necessario per il riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021