LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36044-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.A., N.N.M.P., elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANGELO FLACCAVENTO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3453/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 03/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1073/12/17 della Commissione Tributaria Regionale di Catania emessa il 16 marzo 2017 e depositata il 24 marzo 2017, passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso del 90% dei tributi versati per l’IRPEF relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l’Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%.
Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale oggetto di impugnazione che, sebbene il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, sia entrato in vigore prima del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e che, trattandosi di legge di natura finanziaria, riguarderebbe non solo chi abbia presentato istanza di rimborso ma anche chi abbia ottenuto una sentenza di condanna, tuttavia non si può tenere conto che in mancanza di disposizioni transitorie non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso, come statuito dalla Corte di Cassazione.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie trattandosi di procedimento pendente al momento di entrata in vigore di tale legge.
Il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021