LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5129/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.E. e P.F., nella qualità di eredi legittime della defunta R.D., rappresentate e difese dall’Avv. Francesco Falcone e dall’Avv. Giuseppe Falcone, con studio in Cosenza, elettivamente domiciliate presso l’Avv. Antonio Iorio, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrenti –
nonché
P.L.A., nella qualità di erede legittimo della defunta R.D.;
– intimato –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 24 dicembre 2018 n. 4541/03/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28 aprile 2021 e, a seguito riconvocazione, nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
– che l’Agenzia delle Entrate ha notificato il ricorso per cassazione a P.E., P.F. e P.L.A., nella qualità di eredi legittimi della defunta R.D., presso i difensori costituiti nel giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Avv. Francesco Falcone e dall’Avv. Giuseppe Falcone, con studio in Cosenza, ove esse avevano eletto domicilio;
– che, come si desume dall’esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata, le sole P.E. e P.F. si erano costituite a mezzo dei sunnominati difensori di fiducia nel giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria;
– che, pertanto, il contraddittorio processuale non risulta essere stato integrato nei confronti di P.L.A., il quale non si era costituito nel giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria.
CONSIDERATO
– che, secondo la giurisprudenza di questa Corte: “Nel processo tributario, la nozione di litisconsorzio necessario, come regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ha una dimensione eminentemente processuale, collegata all’inscindibilità dell’oggetto, e presuppone pertanto, in primo luogo, che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione, rappresentata dall’atto autoritativo impugnato, presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti (e, quindi, si sia in presenza di un atto impositivo unitario, coinvolgente, nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, una pluralità di soggetti) ed, in secondo luogo, che siano proprio gli elementi comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati (nel caso di specie, tali elementi sono rappresentati dalla decadenza del termine per l’avviso di liquidazione). Il litisconsorzio facoltativo, regolato dal medesimo art. 14, comma 3, ricorre quando pure si è in presenza di un atto impositivo unitario con pluralità di destinatari, ma l’impugnazione proposta da uno dei coobbligati non è fondata su elementi impositivi comuni a tutti i destinatari. E’ soltanto a quest’ultima ipotesi che si riferisce la previsione dell’art. 14, comma 6, quando dispone che chiamati o intervenuti non possono impugnare autonomamente l’atto se per essi, al momento della costituzione, è già decorso il termine di decadenza” (Cass., Sez. 5", 26 ottobre 2007, n. 22523; Cass., Sez. 5", 15 giugno 2010, n. 14378; Cass., Sez. 6"-5, 18 giugno 2013, n. 15189; Cass., Sez. 6"-5, 27 marzo 2017, n. 7840; Cass., Sez. 5", 14 novembre 2019, n. 29643);
– che, in definitiva, mentre nel caso in cui sia impugnato l’avviso di liquidazione per omesso versamento dell’imposta di successione è configurabile una responsabilità solidale e, quindi, un litisconsorzio facoltativo, nel caso in cui oggetto dell’impugnazione sia l’avviso di liquidazione in rettifica e l’impugnazione proposta da uno o alcuni dei coobbligati sia fondata su elementi impositivi comuni a tutti i destinatari è configurabile un vero e proprio litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29643);
RITENUTO:
– che, nella specie, l’impugnazione dell’avviso di liquidazione per la notifica dopo il decorso del termine di decadenza configura un’ipotesi tipica di litisconsorzio necessario tra i coobbligati al pagamento dell’imposta di successione (in relazione alla rettifica derivante dalla valutazione automatica degli immobili dopo l’attribuzione della rendita catastale); – che, quindi, occorre rinviare il procedimento a nuovo ruolo ed assegnare all’Agenzia delle Entrate il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso per cassazione a P.L.A..
P.Q.M.
La Corte assegna all’Agenzia delle Entrate il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso P.L.A., nella qualità di erede legittimo della defunta R.D., rinvia il procedimento a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali effettuate da remoto il 28 aprile 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021