LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36455-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SCUOLA SUPERIORE D’INFORMATICA E MANAGEMENT, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32/C, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE RIJLI;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1429/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SEZIONALE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
La CTR della Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 1429/2019 rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Reggio Calabria con cui era stato accolto il ricorso di S.A., in qualità di legale rappresentante della Scuola Superiore d’Informatica Telematica e Management avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per il recupero di Iva, Ires e Irap.
Il giudice di appello rilevava che detta cartella era stata emessa oltre i termini decadenziali previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il contribuente.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in combinato disposto con il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, per non essere stato calcolato ai fini del calcolo del termine di decadenza il termine decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.
Con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, omessa pronuncia per avere la CTR omesso di prendere posizione sulla censura mossa dall’appellante circa la necessità di considerare come dies a quo del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la presentazione della dichiarazione integrativa. La Corte rileva che in merito alle questioni introdotte con il presente ricorso mancano precedenti specifici sicché appare opportuno rimettere il procedimento alla sezione V.
PQM
La Corte rimette la questione alla V sezione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021