Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20088 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9834-2020 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIACRISTINA TRIVISONNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto RG n. 1843 del 2019 del TRIBUNALE di CANIPOBASSO, depositato il 17/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’8/4/21)21 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

che O.F., cittadina nigeriana, propone ricorso per cassazione avverso Il decreto del Tribunale di Campobasso che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. La richiedente aveva riferito di avere lasciato il suo paese per contrasti con uno zio che voleva costringerla a lasciare il marito e a sposare un uomo da lui scelto;

che i motivi proposti sono inammissibili, mirando a sollecitare impropriamente un nuovo giudizio di fatto: il primo contesta la valutazione di non credibilità del racconto che non ha impedito al tribunale di esaminare, con esito negativo, il fondo della domanda di protezione cui si riferiscono gli altri due motivi, in relazione ai quali, sulla base di diffuse argomentazioni in fatto, corroborate dalle fonti informative indicate, il tribunale, nella decisione della richiedente di lasciare il paese di origine, ha escluso l’esistenza di ragioni persecutorie e di danno grave e violenza indiscriminata, nell’accezione propria della normativa applicabile;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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