Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2009 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14805-2019 r.g. proposto da:

S.E., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Ameriga Petrucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Rionero in Vulture (PZ), Via G. Marconi n. 76;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, depositata in data 24.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2020 dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha rigettato l’appello proposto da S.E., cittadino della Nigeria (Edo State), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 27.6.2017 dal Tribunale di Potenza, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato e vissuto in Nigeria (Edo State); 2) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine, perchè era stato accusato ingiustamente della morte di una ragazza che aveva messo incinta ed aveva fatto abortire e, nonostante la non volontarietà della morte, il padre della ragazza lo aveva fatto rapire e torturare dai membri di una setta.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione, per il rifugio, della non riconducibilità della vicenda privata del richiedente nel paradigma applicativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 e comunque per la mancata impugnazione in appello della relativa statuizione di diniego già resa dal giudice di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato della decisione sul punto qui in esame, e, per la sussidiaria, in conseguenza della mancanza di allegazioni del ricorrente necessarie per documentare la relativa domanda di protezione; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato e perchè inoltre non era stata allegata una situazione di pericolo individualizzante collegato ad un possibile conflitto armato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva allegato e dimostrato una condizione di seria vulnerabilità e perchè inoltre le allegazioni sul punto erano state formulate in modo generico e non individualizzante, non potendo rilevare le medesime deduzioni che erano state prospettate per la richiesta di protezione sussidiaria.

2. La sentenza, pubblicata il 24.10.2018, è stata impugnata da S.E. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, il diniego dello status di rifugiato.

2. Con il secondo mezzo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, del mancato riconoscimento della richiesta protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, per il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

4. Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dichiarare la nullità della procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, autenticata nella firma dal difensore.

Essa infatti non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa – come sopra accennato – il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..

In definitiva, va dichiarata in limine l’inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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