Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20091 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16133-2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURIZIO NAPOLITANO;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 660/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 12/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’8/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che A.A., cittadino del Togo, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Potenza del 12.3.2020, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Egli aveva riferito di avere lasciato il suo paese per i timori derivanti dai contrasti con uno zio per ragioni legate alla proprietà di un terreno oltre che politiche.

che l’unico motivo proposto è inammissibile, consistendo in una critica generica della valutazione negativa svolta dai giudici di merito circa la non credibilità del racconto, nel tentativo di sollecitare impropriamente il riesame di incensurabili apprezzamenti di fatto; esso inoltre non rivolge specifiche censure alle ulteriori rationes decidendi poste a base della decisione, concernenti l’insussistenza di rischi di danno grave in caso di rimpatrio e di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini delle protezioni invocate.

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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