LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16625-2020 proposto da:
O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GRECO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 597 del 2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 9/4/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’8/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che O.J., cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Campobasso che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Egli aveva riferito di avere lasciato il suo paese per sottrarsi alla reazione violenta di coloro che lo osteggiavano nella successione al trono del padre;
che i motivi proposti sono inammissibili: il primo concerne la mancata audizione personale e la denunciata carenza di istruttoria circa l’età del richiedente, sul presupposto della lacunosità
dell’audizione da parte della Commissione territoriale, risultando il motivo non rispettoso dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che onera il ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti “sui quali il ricorso si fonda”, cioè di riportare esattamente il contenuto delle dichiarazioni rese e del provvedimento negativo della Commissione, in rapporto alle ragioni di doglianza proposte dinanzi al tribunale; gli altri due motivi, come anche il primo, contestano incensurabili apprezzamenti di fatto, circa l’argomentata valutazione di insussistenza in concreto di ragioni persecutorie e di danno grave, ai fini della protezione internazionale, e di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria; inoltre eccentrico risulta il riferimento, come parametro normativo violato, al D.L. n. 132 del 2018 non applicato dai giudici di merito;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021