Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20094 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16745-2020 proposto da:

S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRIZZI, 7, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA TELLONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINO BESCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLINTKRNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 854/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 12/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’8/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che S.A.S., cittadino della Sierra Leone, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 1 settembre 2020, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere stato rapito e fatto prigioniero perché accusato di avere raccolto molti voti per il suo partito sottraendoli ad un altro partito);

che l’unico motivo di ricorso censura la valutazione di non credibilità del racconto perché implausibile, sulla base di articolate ragioni esposte dai giudici di merito con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità; il decreto espone anche ulteriori rationes decidendi non specificamente impugnate, da sole idonee a sorreggere la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, i quali hanno esaminato il merito della domanda di protezione, escludendo in concreto la sussistenza dei presupposti sostanziali della protezione sussidiaria e dello status di rifugiato, oltre che di quella umanitaria;

che il ricorso è dunque inammissibile;

non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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