LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16794-2020 proposto da:
N.S.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 5165/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 19/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’8/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che N.S.M., cittadino nigeriano, ricorre per cassazione avverso il decreto di Venezia del 19.5.2020 di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;
che il tribunale, premesso che il richiedente aveva già ottenuto un rigetto di analoghe domande con sentenza dell’8.11.2017 n. 957, ha rilevato la lacunosità dell’attuale domanda proposta il 12.2.2018, priva di supporto documentale in relazione alle ragioni del precedente rigetto, ed ha rilevato che la nuova domanda si basava su un documento risalente al 17.9.1998 che avrebbe dovuto essere valorizzato nel precedente giudizio; ha comunque esaminato ed escluso l’esistenza di violenza indiscriminata nel suo paese, sulla base di fonti informative indicate;
che i tre motivi di ricorso prescindono del tutto dal contenuto del provvedimento impugnato, ignorandone le rationes decidendi e risolvendosi in generiche contestazioni volte a sollecitare impropriamente la rivisitazione di incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, i quali con ampie argomentazioni hanno ritenuto insussistenti l’presupposti di fatto (pericoli persecutori e danno grave) delle protezioni “maggiori”, anche sulla base di fonti informative indicate, cui il ricorrente non contrappone fonti di segno contrario esibite ai giudice di merito; con riguardo alla protezione umanitaria, il decreto impugnato ha ritenuto la domanda del tutto carente sul piano delle allegazioni relative alle condizioni personali precedenti e successive alla prima vicenda giudiziaria, né i profili di vulnerabilità possono di per sé presumersi per la permanenza in Libia per un certo periodo (cfr. Cass. n. 28781 del 2020); il ricorso è inammissibile; non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
PQM
Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021