Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20096 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17142-2020 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato TERESA DISCENZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 742/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 24/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’8/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

M.E., cittadino del Gambia, propone ricorso avverso sentenza del Tribunale di Campobasso del 24.4.2020, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

entrambi i motivi proposti sono inammissibili, consistendo in una astratta critica di apprezzamenti di fatto incensurabilmente svolti dai giudici di merito, i quali hanno illustrato le ragioni dell’insussistenza in concreto delle ragioni di vulnerabilità richieste ai fini della protezione umanitaria;

il ricorso è inammissibile; non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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