LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17391-2020 proposto da:
E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELID STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 3191/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12 marzo 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’8 aprile 2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che E.P., cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona del 12 marzo 2020, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
che il ricorso è tempestivo, come rilevato nella memoria, essendo stato notificato (avverso il decreto del tribunale comunicato dalla cancelleria il 13 marzo 2020) il 5 giugno 2020, quando il termine di trenta giorni per l’impugnazione – sospeso ex lege dal 9 marzo all’1 1 magio 2020 (D.L. n. 18 del 2020, art. 83 e D.L.. n. 23 del 2020, art. 36) – non era ancora decorso;
che esso è comunque inammissibile: il primo non è qualificabile come motivo di ricorso ex artt. 360 e 366 c.p.c., risolvendosi in una critica globale rivolta alla sentenza impugnata, priva della enucleazione delle rationes decidendi impugnate e delle specifiche ragioni di dissenso; analoga considerazione vale anche per il secondo motivo, che consiste in una generica e complessiva critica delle valutazioni, argomentate e dunque incensurabili, compiute dai giudici di merito, a proposito della non credibilità del racconto del richiedente asilo e dell’insussistenza in concreto dei presupposti della protezione sussidiaria e umanitaria, nel tentativo di sollecitare impropriamente questa corte a rinnovarle per giungere ad un esito decisorio diverso;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021