Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20098 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20739-2020 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato LORENZA DE BONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 5999/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 17/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’8/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che S.L., cittadino del Senegal, propone ricorso avverso sentenza del Tribunale di Campobasso del 17.6.2020, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

che i motivi proposti sono inammissibili: il primo critica la sentenza per la delega – non illegittima – ad un giudice onorario dell’audizione del richiedente (cfr. Cass. n. 7878 del 2020); gli altri tre motivi consistono in una impropria richiesta di rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno illustrato le ragioni della non credibilità del racconto del richiedente e, citando anche le fonti informative, dell’insussistenza in concreto dei presupposti fattuali (rischi di persecuzione e danno grave) richiesti per le protezioni “maggiori” e di ragioni di vulnerabilità per la protezione umanitaria;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

I.a Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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